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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 533/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che, in parziale riforma del Tribunale di Gorizia, aveva: in relazione alla Sitropil d.o.o. (società di diritto sloveno con presunta direzione effettiva in Gorizia) confermato gran parte della condanna per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2013-2014, assolvendo però per l'IRES 2013 perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena. Il ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) vizio di motivazione e presunto travisamento probatorio in ordine all'esterovestizione della società; (2) violazione di legge e omessa motivazione sulla determinazione del reddito d'impresa e dell'IRES evasa; (3) inosservanza delle norme IVA (d.P.R. n.633/1972 e d.lgs. 74/2000) e errata applicazione dell'aliquota (22% vs 10%) e rilievo della soglia di punibilità; (4) mancata adeguata motivazione sull'elemento soggettivo (dolo specifico) richiesto dall'art.5 d.lgs. 74/2000; (5) violazione dell'art.99, comma 4, cod. pen. e omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva specifica reiterata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché attengono a questioni di fatto non sindacabili in questa sede e perché il ricorso mira a una rivisitazione delle prove; il terzo motivo è inammissibile perché la questione non era stata dedotta in appello. Sono, invece, ritenuti fondati il quarto e il quinto motivo: la Corte d'appello non ha dato alcuna argomentazione sulla sussistenza del dolo specifico di evasione e sulla rilevanza/quantificazione della recidiva, nonostante fossero oggetto di specifici motivi di gravame. Per tale omissione motivazionale la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio dinanzi alla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma indicata quale riferimento generale al reato (concorso di persone o modalità correlate) ma non specificamente sviluppata nella motivazione della Cassazione

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Rilevata l'esigenza che la Corte d'appello motivi espressamente sulla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma; la mancanza di argomentazione sulle deduzioni difensive in ordine al dolo rende la decisione viziata

  • d.P.R. n. 633/1972

    Citato rispetto alla determinazione dell'IVA dovuta/evasa; la Cassazione ha escluso il sindacato in questa sede perché la questione non era stata adeguatamente proposta in appello

  • d.lgs. 74/2000

    Riferito alle norme penali tributarie (sanzioni e dolo); la Corte ha richiamato l'obbligo motivazionale del giudice d'appello sulle determinazioni di responsabilità e dolo

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    La Corte precisa il limite del controllo di legittimità: è consentita la censura solo per assenza o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione (vizio "ictu oculi"); non è ammessa la revisione dei fatti o il travisamento probatorio

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in rapporto alla configurazione e valutazione della recidiva; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione sulla recidiva sia mancata e ciò abbia inciso sul trattamento sanzionatorio

  • L. n. 46/2006 (modifica art.606 c.p.p.)

    Ricordata per sottolineare la limitazione del sindacato di legittimità sulle questioni di fatto dopo le modifiche legislative; in pratica restringe le censure ammissibili in Cassazione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca solo vizi di motivazione formale, manifesta illogicità o contraddittorietà (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.); le contestazioni di fatto e il "travisamento" delle prove sono normalmente inammissibili.
  • Questioni normative o di diritto non dedotte in appello sono in generale inammissibili in cassazione: è necessario che determinati punti di diritto siano effettivamente esaminati e devoluti al giudice d'appello.
  • Se la Corte d'appello non affronta e non argomenta specificamente su punti di diritto o di fatto sollevati in gravame (es. dolo specifico, recidiva), la sentenza di appello può essere annullata per carenza di motivazione e la causa rinviata per nuovo esame.
  • Nelle ipotesi di esterovestizione o di determinazione di imposte evase, è essenziale che i giudici di merito esplicitino i criteri e le fonti probatorie usate per determinare redditi e IVA; l'omessa o carente motivazione su questi aspetti può essere motivo di annullamento se si traduce in omissione rilevante da parte del giudice d'appello.
  • Per ottenere un sindacato favorevole in cassazione su questioni di diritto tributario (aliquota IVA, calcolo IRES/IVA), è preferibile sollevare e motivare tali questioni già in appello e richiedere espressamente la loro trattazione, pena l'inammissibilità in sede di legittimità.
  • Sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio il giudice deve fornire motivazione adeguata: l'enunciazione formale di precedenti non è sufficiente se non è spiegata la rilevanza ai fini della recidiva e della misura della pena.

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