Cassazione Penale, Sentenza n. 533/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che, in parziale riforma del Tribunale di Gorizia, aveva: in relazione alla Sitropil d.o.o. (società di diritto sloveno con presunta direzione effettiva in Gorizia) confermato gran parte della condanna per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2013-2014, assolvendo però per l'IRES 2013 perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena. Il ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) vizio di motivazione e presunto travisamento probatorio in ordine all'esterovestizione della società; (2) violazione di legge e omessa motivazione sulla determinazione del reddito d'impresa e dell'IRES evasa; (3) inosservanza delle norme IVA (d.P.R. n.633/1972 e d.lgs. 74/2000) e errata applicazione dell'aliquota (22% vs 10%) e rilievo della soglia di punibilità; (4) mancata adeguata motivazione sull'elemento soggettivo (dolo specifico) richiesto dall'art.5 d.lgs. 74/2000; (5) violazione dell'art.99, comma 4, cod. pen. e omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva specifica reiterata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché attengono a questioni di fatto non sindacabili in questa sede e perché il ricorso mira a una rivisitazione delle prove; il terzo motivo è inammissibile perché la questione non era stata dedotta in appello. Sono, invece, ritenuti fondati il quarto e il quinto motivo: la Corte d'appello non ha dato alcuna argomentazione sulla sussistenza del dolo specifico di evasione e sulla rilevanza/quantificazione della recidiva, nonostante fossero oggetto di specifici motivi di gravame. Per tale omissione motivazionale la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio dinanzi alla Corte territoriale.
Norme richiamate
Norma indicata quale riferimento generale al reato (concorso di persone o modalità correlate) ma non specificamente sviluppata nella motivazione della Cassazione
Rilevata l'esigenza che la Corte d'appello motivi espressamente sulla sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma; la mancanza di argomentazione sulle deduzioni difensive in ordine al dolo rende la decisione viziata
Citato rispetto alla determinazione dell'IVA dovuta/evasa; la Cassazione ha escluso il sindacato in questa sede perché la questione non era stata adeguatamente proposta in appello
Riferito alle norme penali tributarie (sanzioni e dolo); la Corte ha richiamato l'obbligo motivazionale del giudice d'appello sulle determinazioni di responsabilità e dolo
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e)
La Corte precisa il limite del controllo di legittimità: è consentita la censura solo per assenza o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione (vizio "ictu oculi"); non è ammessa la revisione dei fatti o il travisamento probatorio
Richiamato dal ricorrente in rapporto alla configurazione e valutazione della recidiva; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione sulla recidiva sia mancata e ciò abbia inciso sul trattamento sanzionatorio
L. n. 46/2006 (modifica art.606 c.p.p.)
Ricordata per sottolineare la limitazione del sindacato di legittimità sulle questioni di fatto dopo le modifiche legislative; in pratica restringe le censure ammissibili in Cassazione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione sindaca solo vizi di motivazione formale, manifesta illogicità o contraddittorietà (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.); le contestazioni di fatto e il "travisamento" delle prove sono normalmente inammissibili.
- Questioni normative o di diritto non dedotte in appello sono in generale inammissibili in cassazione: è necessario che determinati punti di diritto siano effettivamente esaminati e devoluti al giudice d'appello.
- Se la Corte d'appello non affronta e non argomenta specificamente su punti di diritto o di fatto sollevati in gravame (es. dolo specifico, recidiva), la sentenza di appello può essere annullata per carenza di motivazione e la causa rinviata per nuovo esame.
- Nelle ipotesi di esterovestizione o di determinazione di imposte evase, è essenziale che i giudici di merito esplicitino i criteri e le fonti probatorie usate per determinare redditi e IVA; l'omessa o carente motivazione su questi aspetti può essere motivo di annullamento se si traduce in omissione rilevante da parte del giudice d'appello.
- Per ottenere un sindacato favorevole in cassazione su questioni di diritto tributario (aliquota IVA, calcolo IRES/IVA), è preferibile sollevare e motivare tali questioni già in appello e richiedere espressamente la loro trattazione, pena l'inammissibilità in sede di legittimità.
- Sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio il giudice deve fornire motivazione adeguata: l'enunciazione formale di precedenti non è sufficiente se non è spiegata la rilevanza ai fini della recidiva e della misura della pena.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 525/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 526/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 530/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 535/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 536/2025 del 08/01/2025
- Sentenza penale · 8 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 537/2025 del 08/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →