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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 525/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva liquidato a favore di Aprile un indennizzo per ingiusta detenzione. Il Ministero contestava che l'ordinanza avesse escluso la rilevanza di una condotta processuale dell'imputato (omissione/reticenza nella rivelazione di un alibi) che, a giudizio dell'Avvocatura, aveva concorso a determinare e protrarre la custodia cautelare. Il ricorrente sosteneva che, dopo la modifica dell'art. 314 c.p.p. (d.lgs. 188/2021), il silenzio inteso come reticenza/omissione, quando l'indagato ha scelto di rispondere, può integrare una condotta rilevante (colpa grave) ostativa alla riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero in parte sostanziale: ha rilevato un travisamento probatorio da parte della Corte d'appello e ha chiarito il criterio interpretativo da seguire. Pur escludendo che nel caso concreto sussistesse un "mendacio" (falsità artificiosa), la Corte ha ritenuto che l'omissione tardiva dell'alibi, resa solo in sede di appello dopo oltre tre anni, costituisca una condotta non assimilabile al diritto assoluto di non rispondere e possa integrare una colpa grave rilevante ai fini dell'art. 314 c.p.p., avendo avuto incidenza causale sulla adozione e sul protrarsi della misura cautelare. L'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo esame alla luce del principio enunciato; decide inoltre la liquidazione delle spese in favore dell'Avvocatura dello Stato nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Regola l'esclusione dall'indennizzo per ingiusta detenzione in caso di dolo o colpa grave dell'imputato. La Corte interpreta che la colpa grave può sussistere anche quando l'imputato, avendo risposto, abbia omesso ingiustificatamente fatti esculpatori essenziali e ciò abbia avuto incidenza causale sulla misura cautelare.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale sollevato nel gravame; utilizzato nel motivo di ricorso per censurare la motivazione della Corte d'appello (vizio di motivazione e violazione di legge).

  • art. 64 cod. proc. pen.

    La facoltà di non rispondere (comma 3, lett. b) tutela il silenzio assoluto. La Corte distingue tra esercizio assoluto della facoltà (non rispondere a qualsiasi domanda), che non può essere valutato negativamente, e le risposte parziali/omissive che non rientrano in tale tutela.

  • art. 4, comma 1, lett. b) D.lgs. n. 188/2021

    La modifica normativa ha tutelato l'"esercizio della facoltà di non rispondere"; la Corte precisa che la tutela si applica solo al silenzio formale/assoluto e non copre omissioni implicite in risposte parziali.

  • art. 358 e art. 326 cod. proc. pen.

    Richiamati a supporto dell'onere del Pubblico Ministero di compiere accertamenti anche a favore dell'indagato; a bilanciare l'onere dell'indagato di non omettere fatti esculpatori quando decide di rispondere.

  • Corte Cost. n. 426/1993

    Richiamata per il principio del dovere di buona fede e solidarietà; la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo che dolo o colpa grave escludano l'indennizzo quando l'imputato abbia scientemente creato una fallace apparenza o mostrato macroscopica trascuratezza nel rappresentare fatti scagionanti.

  • Protocollo n. 7, art. 3 CEDU (ratificato con L. 9.4.1990, n. 98)

    Richiamato come fonte sovranazionale secondo cui l'indennizzo può essere escluso se è provata la mancata rivelazione in tempo utile di fatti noti all'indagato idonei a vincere le ragioni cautelari.

Massime di principio

  • Il diritto di non rispondere (silenzio assoluto) è tutelato e non può essere valutato negativamente ai fini della riparazione solo se l'indagato si astiene completamente dal rispondere; risposte parziali o omissioni non sono protette dalla novella del 2021.
  • Se l'indagato risponde all'interrogatorio ma omette ingiustificatamente fatti scagionanti rilevanti e ciò si rivela causalmente rilevante per l'adozione o il protrarsi della misura cautelare, tale condotta può integrare una colpa grave ostativa al diritto all'indennizzo ex art. 314 c.p.p.
  • Il 'mendacio' richiede falsità/artificio e va distinto dall'omissione/reticenza: il primo può integrare dolo, l'altro può costituire colpa grave se macroscopica e causalmente rilevante.
  • La valutazione in sede di riparazione deve accertare sempre il nesso causale tra la condotta dell'imputato (omissione/tardiva rivelazione) e l'insorgenza o il prolungamento della custodia cautelare.
  • Tempestività e completezza della collaborazione processuale sono elementi decisivi: la tardiva rivelazione di un alibi (es. solo in sede di appello dopo anni) aumenta la probabilità che la condotta sia ritenuta rilevante e ostativa all'indennizzo.
  • In fase di nuovo esame il giudice di merito deve motivare puntualmente se e perché ritiene sussistere colpa grave o mendacio, considerando anche gli obblighi investigativi dell'autorità inquirente.

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