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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 536/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati dal Tribunale di Avellino per due violazioni dell'art. 96 del d.lgs. 81/2008 relative alla carente redazione del POS e all'omessa fornitura di servizi igienico-assistenziali per i dipendenti, nell'ambito di forniture di calcestruzzo a un cantiere. Con ricorso in Cassazione contestano: 1) la mancata acquisizione dell'informativa di reato e del corredo fotografico nel fascicolo e la conseguente lesione del diritto di difesa; 2) l'errata individuazione del soggetto tenuto alla predisposizione del POS sostenendo che, secondo la circolare del Ministero del Lavoro, l'obbligo grava sull'impresa esecutrice del cantiere e non sulle ditte fornitrici che non partecipino alla posa in opera; i ricorrenti affermano che i loro dipendenti si sono limitati allo scarico da distanza e non alla posa in opera; 3) la motivazione illogica sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo che le contestazioni erano contenute nei verbali di sopralluogo notificati agli imputati e che le fotografie richiamate riguardavano violazioni non contestate nel procedimento. Sul secondo motivo la Corte ha ravvisato insufficiente accertamento dei fatti di merito e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino per verificare, con accertamento sul mezzo utilizzato, se i dipendenti delle ditte fornitrici abbiano effettivamente partecipato alla posa in opera del calcestruzzo agendo direttamente sul terminale di uscita (bocchettone/terminal in gomma) all'interno dell'area di getto o se si siano limitati ad azionare a distanza il braccio/pannello di comando restando fuori dall'area interessata dal getto. La Corte ha quindi annullato le condanne relative agli articoli contestati nei capi indicati e ha rimesso la valutazione al giudice di merito. Il terzo motivo relativo all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. è stato ritenuto assorbito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

    art. 96 comma 1 lett. g) e lett. a)

    La Corte ritiene che l'obbligo di redigere il POS e gli altri obblighi di sicurezza possano gravare anche sulla ditta fornitrice se questa oltre alla consegna partecipa materialmente alla posa in opera, in particolare manovrando il terminale di uscita del calcestruzzo all'interno dell'area di getto

  • Codice Penale

    La questione relativa alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis è stata ritenuta assorbita e quindi non decisa dalla Corte, dovendo essere riesaminata eventualmente dopo i nuovi accertamenti di merito

  • Circolare Ministero del Lavoro

    La circolare distingue la mera fornitura dalla posa in opera del calcestruzzo e indica che la ditta fornitrice e i suoi addetti sono esonerati dagli obblighi del POS se non partecipano alla posa in opera

  • Nota DG per l'Attivita Ispettiva del Ministero del Lavoro

    prot. n. 2597 del 10/02/2016

    Richiamata come riferimento interpretativo insieme alla circolare del 2011 per definire i confini fra fornitura e posa in opera

  • Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro

    nota n. 1753 dell'11.08.2020

    Fornisce chiarimenti operativi sul punto, distinguendo tra manovra a distanza del braccio/pannello di controllo e manovra diretta del terminale in gomma; la Corte la considera persuasiva per delimitare la compartecipazione alla posa in opera

  • Giurisprudenza

    Sez.4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253850

    Richiamata per il principio secondo cui, quando vi sono piu titolari della posizione di garanzia, ciascuno e destinatario per intero dell'obbligo di tutela fino a quando dura la propria posizione di garanzia

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra mera fornitura e posa in opera: la responsabilita di POS e obblighi di sicurezza grava sul fornitore solo se questi partecipa concretamente alla posa in opera, ad esempio manovrando il terminale di scarico all'interno dell'area di getto
  • La semplice attivazione a distanza del braccio o del pannello di comando, restando al di fuori dell'area di getto, tende a configurare mera fornitura e non comporta automaticamente gli obblighi tipici dell'impresa esecutrice
  • In caso di contestazione e' necessario un accertamento fattuale preciso sul mezzo e sulle modalita di scarico per stabilire il confine di responsabilita tra fornitore e impresa esecutrice
  • L'assenza nel fascicolo di atti istruttori non sempre invalida il procedimento se le contestazioni erano contenute nei verbali notificati e la difesa ha avuto effettiva conoscenza dei fatti; va valutato caso per caso il pregiudizio al diritto di difesa
  • Questioni di indennita o cause estintive/di non punibilita (es. art. 131-bis) possono risultare assorbite se la decisione di merito necessita prima di accertamenti di fatto rilevanti; vanno quindi riesaminate dopo che la dinamica fattuale sia chiarita

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