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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 535/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulle pene accessorie e sulla confisca e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Ancona, ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p., per nuovo giudizio esclusivamente su questi punti. La condanna di merito e la pena principale (due anni di reclusione) sono state confermate nella parte non impugnata.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per omissione da parte del giudice di primo grado di qualsiasi statuizione sulle pene accessorie e sulla confisca, obbligatorie in caso di condanna per i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 (artt. 12 e 12-bis). Si lamentava quindi che il Tribunale non avesse né applicato né motivato la misura delle pene accessorie né disposto la confisca del profitto, violando norme che prevedono l'applicazione inevitabile delle pene accessorie e l'obbligatorietà della confisca.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'omessa statuizione sulle misure obbligatorie costituisce vizio di motivazione/omissione ascrivibile alla lett. b) del comma 1, idoneo a fondare il ricorso per cassazione.

  • art. 12 d.lgs. n. 74/2000

    Secondo la Corte l'art. 12 impone in via invariabile l'applicazione delle pene accessorie in caso di condanna per i reati previsti dal d.lgs. 74/2000; la discrezionalità del giudice riguarda solo la determinazione del loro quantum, che va motivata concretamente applicando i criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    L'art. 12-bis rende obbligatoria la confisca in caso di condanna per i reati tributari indicati; se la confisca non è stata disposta il giudice di legittimità può annullare parzialmente la sentenza e rinviare per gli accertamenti istruttori necessari, compresa la verifica della fattibilità della confisca diretta del profitto e, se impossibile, della confisca per equivalente.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri di determinazione delle pene accessorie devono essere ancorati ai criteri generali di determinatezza e motivazione delle pene indicati dall'art. 133 c.p.; il giudice deve fissare la durata concreta entro i limiti di legge e motivare la scelta.

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato l'art. 569, comma 4, per annullare parzialmente la sentenza e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame limitato alle statuizioni omesse (pene accessorie e confisca), quando per l'accertamento della confisca siano necessarie attività istruttorie non svolgibili nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In caso di condanna per i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 il giudice è obbligato ad applicare le pene accessorie previste dall'art. 12: non si tratta di facoltà ma di effetto automatico della condanna.
  • La determinazione del quantum delle pene accessorie, quando prevista in un intervallo, è di competenza del giudice e richiede specifica motivazione con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; non è necessaria correlazione automatica con la durata della pena principale.
  • La confisca prevista dall'art. 12-bis è obbligatoria in caso di condanna per i reati tributari indicati; il giudice deve valutare prioritariamente la confisca diretta del profitto e, solo se impossibile, procedere alla confisca per equivalente.
  • L'omessa statuizione su misure obbligatorie (pene accessorie, confisca) costituisce motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), con possibile annullamento parziale e rinvio quando siano necessari accertamenti istruttori non praticabili in sede di legittimità.
  • Quando la determinazione della confisca richiede valutazioni di fatto o acquisizione di prove, la Suprema Corte tende ad annullare parzialmente e a rinviare al giudice di merito ai sensi dell'art. 569, comma 4, per evitare che il giudizio di legittimità compia accertamenti istruttori non consentiti.

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