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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19837/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una persona fisica aveva ottenuto dal Comune, con atto del 9 gennaio 2008, l’utilizzazione di un terreno in località marina per installarvi un chiosco-bar. La ricorrente sosteneva che il rapporto dovesse essere qualificato come locazione commerciale e chiedeva la declaratoria di nullità della clausola che ne fissava la durata in un anno, con sostituzione automatica della clausola ai sensi dell’art. 27, comma 5, l. n. 392/1978. Il Comune sosteneva invece la natura concessoria del rapporto, anche in ragione della destinazione pubblicistica dell’area e della sua asserita demanialità o appartenenza al patrimonio indisponibile. In appello la domanda era stata rigettata nel merito, pur riconoscendosi l’interesse ad agire della ricorrente. In cassazione la ricorrente proponeva cinque motivi: violazione dell’art. 826 c.c. e omesso esame di documenti che, a suo dire, escludevano la natura indisponibile del bene; nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa valutazione di una determinazione comunale del 2013 che manifestava la volontà di vendere o, in subordine, locare il complesso balneare; violazione degli artt. 822 c.c., 5 l. n. 2248/1865 e 58 d.l. n. 112/2008 per avere attribuito valore decisivo a un P.U.L. e ad atti comunali privi di efficacia costitutiva della demanialità, con richiesta di disapplicazione incidentale o di CTU; contrasto irriducibile nella motivazione per avere escluso il giudicato amministrativo ma utilizzato il precedente TAR come supporto della demanialità; violazione dell’art. 27, comma 5, l. n. 392/1978 per omessa sostituzione legale della durata contrattuale. Il Comune, con ricorso incidentale, lamentava invece che la Corte d’appello avesse omesso di esaminare l’eccezione di difetto di interesse ad agire, non avesse applicato l’art. 100 c.p.c., avesse deciso in modo errato sulle spese e avesse disposto illegittimamente il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: i primi due perché, sotto l’apparente veste di violazione di legge e di vizio di motivazione, miravano in realtà a contestare l’accertamento di fatto e la valutazione delle risultanze istruttorie; il terzo e il quarto perché colpivano solo una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, mentre l’altra ratio - la destinazione dell’area a lavori e servizi litoranei pubblici - era rimasta intatta; il quinto perché si risolveva in un "non motivo", cioè in una critica che presupponeva un diverso apprezzamento dei fatti senza confrontarsi con la motivazione della sentenza. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile: la dedotta omessa pronuncia non era configurabile su questioni processuali; la doglianza sull’interesse ad agire era infondata in rito; la censura sulle spese era smentita dalla reale ratio della compensazione, fondata sulla parziale soccombenza; la censura sul raddoppio del contributo unificato era inammissibile perché tale statuizione non ha natura di condanna e non è autonomamente impugnabile. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato per entrambi i ricorrenti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 826 c.c.

    La doglianza che investe la qualificazione del bene come patrimonio indisponibile non può tradursi in critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; la violazione di legge riguarda solo l’erronea ricognizione della fattispecie astratta.

  • art. 822 c.c.

    La demanialità naturale del bene dipende dalle caratteristiche fisiche previste dalla legge; gli atti amministrativi richiamati nel caso non hanno efficacia costitutiva della demanialità.

  • art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248

    Il giudice ordinario può disapplicare incidentalmente l’atto amministrativo solo nei limiti in cui ciò sia necessario e rilevante; nel caso, la censura era comunque inammissibile perché poggiava su un diverso apprezzamento di fatto.

  • art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la non costitutività degli atti comunali rispetto alla demanialità del bene.

  • art. 27, comma 5, legge 27 luglio 1978, n. 392

    La parte ricorrente lo invocava per chiedere la sostituzione automatica della clausola di durata annuale del rapporto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non correttamente costruita come critica alla motivazione della sentenza.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Indica il rito utilizzato per la controversia in materia di locazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce i limiti dei motivi di ricorso per cassazione: la violazione di legge non consente di rivalutare i fatti; il vizio motivazionale è oggi solo testuale e deve emergere dalla sentenza; l’omesso esame richiede specifica indicazione del fatto storico, della sua decisività e della sua discussione processuale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente o contraddittoria non sussiste quando la decisione esprima una ratio chiara e autonoma, anche se alcune affermazioni siano utilizzate solo come argomento rafforzativo.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire è questione di merito/processuale che, nel caso, non poteva essere fatta valere come omessa pronuncia.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata respinta perché la compensazione era giustificata dalla parziale soccombenza e dalla natura delle questioni preliminari accolte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato non è una statuizione di condanna impugnabile, ma un atto funzionale all’accertamento amministrativo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la doglianza mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 117, comma 1, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non è stato oggetto di autonoma ratio decidendi nel provvedimento di legittimità.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal Comune a fondamento della censura sul difetto di motivazione, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la violazione di legge è configurabile solo quando si contesti l’erronea interpretazione o sussunzione della fattispecie astratta, non quando si chieda una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il ricorrente indichi specificamente il fatto storico, la sua decisività, il dato da cui risulta, e soprattutto il momento e il modo in cui quel fatto sia stato discusso nel processo.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il decisum, l’impugnazione che attacchi solo alcune di esse è inammissibile per difetto di interesse se almeno una ratio rimane intatta.
  • Il vizio di motivazione oggi è deducibile solo come anomalia testuale risultante dalla sentenza, non attraverso il confronto con il materiale istruttorio o con una diversa ricostruzione del fatto.
  • L’omessa pronuncia è configurabile soltanto rispetto a domande o eccezioni di merito, non su questioni processuali.
  • La statuizione sul raddoppio del contributo unificato non ha natura di condanna tra le parti ed è pertanto sottratta ad autonoma impugnazione.
  • Per censurare la clausola di durata di un rapporto contrattuale occorre confrontarsi con la motivazione effettiva della decisione e non limitarsi ad affermare, in modo apodittico, la violazione della norma sostanziale invocata.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProveNotificazioniCompravendita immobiliare
RamiLocazioniProcesso civileDiritti realiImmobiliareBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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