Ordinanza n. 2737/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - della nota della Prefettura di Napoli – Sezione Provinciale BDNA – Prot. Interno n. -OMISSIS-, notificata in pari data, con la quale si informa che: “(…) nei confronti della -OMISSIS- per le motivazioni sopra esposte, allo stato sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia (…)”; - dei Verbali del Gruppo Interforze Antimafia n. -OMISSIS-, mai comunicati né notificati, e richiamati nel provvedimento sub a); - della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli con la quale vengono confermati gli elementi istruttori già forniti dai Carabinieri nella richiamata nota con missiva n. -OMISSIS-, mai comunicata né notificata, e richiamata nel provvedimento sub a); - della nota prot. n. -OMISSIS- della Questura di Napoli, Divisione Anticrimine, mai comunicata né notificata, e richiamata nel provvedimento sub a); - della nota prefettizia n. -OMISSIS-, mai comunicata né notificata, e richiamata nel provvedimento sub a); - della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina n. -OMISSIS-, mai comunicata né notificata, e richiamata nel provvedimento sub a); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, comprese ulteriori indagini istruttorie se e in quanto esistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia prefettizia attestante la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché gli atti istruttori presupposti
Esito
La controversia
La società ha impugnato l’informazione antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli ai sensi degli articoli 84 e 91 del Codice antimafia, unitamente ai verbali del Gruppo Interforze Antimafia e alle informative degli organi di polizia richiamate nel provvedimento. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una visura camerale dalla quale risultava che aveva cessato l’attività ed era stata cancellata dal registro delle imprese. La questione decisa dall’ordinanza non riguarda la legittimità sostanziale dell’interdittiva, ma gli effetti processuali della sopravvenuta estinzione della società parte del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dato atto dell’interruzione del processo a decorrere dal deposito in giudizio della prova della cancellazione della società dal registro delle imprese. Il giudice ha applicato l’art. 2495 c.c., ritenendo che la cancellazione determini l’immediata e irreversibile estinzione della società, con perdita della capacità di stare in giudizio da parte della società e cessazione delle cariche sociali. L’eventuale permanenza di rapporti giuridici non comporta la prosecuzione del processo da parte della società, ma determina un fenomeno successorio in favore dei soci, ai quali possono trasferirsi diritti, beni e obbligazioni non compresi nel bilancio di liquidazione. Poiché l’estinzione è intervenuta durante il giudizio, il processo è stato dichiarato interrotto ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c., con possibilità di eventuale riassunzione da parte o nei confronti dei soci ai sensi dell’art. 110 c.p.c. Non è stata esaminata la legittimità dell’informazione antimafia né sono state regolate le spese in modo specifico nel dispositivo.
Norme richiamate
alla cancellazione della società consegue ipso iure la estinzione della società stessa
La cancellazione dal registro delle imprese produce l’immediata e irreversibile estinzione della società, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o rapporti pendenti.
L’estinzione della società durante la pendenza del giudizio costituisce evento interruttivo del processo.
In caso di estinzione della società, gli eventuali successori possono subentrare nel processo mediante riassunzione nei termini e secondo le modalità previste.
Nel processo amministrativo l’interruzione conseguente all’evento estintivo della parte è dichiarata secondo la disciplina processuale applicabile.
Sono le disposizioni del Codice antimafia richiamate dall’informazione prefettizia impugnata; l’ordinanza non ne esamina la legittimità sostanziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina la sua immediata e irreversibile estinzione e la conseguente perdita della capacità processuale, anche se residuano rapporti giuridici, crediti insoddisfatti o controversie pendenti.
- Se l’estinzione della società interviene durante un giudizio amministrativo nel quale essa è parte, si verifica un evento interruttivo del processo, disciplinato dall’art. 79, comma 2, c.p.a. e dagli artt. 299 e seguenti c.p.c.
- La permanenza di rapporti giuridici dopo la cancellazione della società non consente alla società estinta di proseguire o instaurare il giudizio; può invece determinare un fenomeno successorio in favore dei soci, con eventuale riassunzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c.
Come è indicizzato
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