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Ordinanza

Ordinanza n. 1000/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202500890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di valutazione della prova scritta, mancata ammissione alla prova orale e graduatoria di merito di un concorso per dirigenti scolastici

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, gli atti relativi al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici nella regione Veneto, contestando il giudizio negativo di 67/100 e la conseguente mancata ammissione alla prova orale. Ha dedotto, in particolare, un errore materiale di calcolo nei verbali e nelle schede di valutazione, sostenendo che il punteggio corretto sarebbe stato pari a 73/100, anziché 67/100, per effetto della correzione del punteggio di una parte della prova da 47/80 a 53/80. Sono stati inoltre impugnati gli avvisi relativi agli ammessi e alla convocazione alla prova orale, i provvedimenti impliciti di non ammissione, il verbale d’aula, il bando e il regolamento concorsuale per quanto occorrer possa, nonché la nota contenente i chiarimenti della commissione e la graduatoria di merito, nella parte in cui la ricorrente vi è stata inserita con riserva. Il TAR ha rilevato che la graduatoria impugnata individua una pluralità di controinteressati, costituiti dai candidati che potrebbero essere superati in graduatoria in caso di accoglimento del ricorso. La ricorrente aveva notificato il ricorso soltanto a uno di essi; inoltre, il fascicolo digitale trasferito dal TAR Lazio non conteneva la memoria di costituzione e la documentazione dell’Avvocatura dello Stato.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ordinato all’Avvocatura dello Stato di trasferire nel fascicolo digitale del TAR Veneto la memoria di costituzione e la documentazione già depositate presso il TAR Lazio. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati, rilevando che la notifica individuale presenta particolare difficoltà per l’elevato numero dei candidati coinvolti e per la difficoltà di reperirne gli indirizzi. Ha quindi autorizzato, in alternativa alla notifica individuale, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di informazioni sintetiche nella Gazzetta Ufficiale e del testo integrale del ricorso e dell’elenco dei controinteressati sul sito internet dell’amministrazione interessata, secondo le modalità dettagliatamente indicate nell’ordinanza. La pubblicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e la prova dovrà essere depositata entro i successivi 15 giorni, qualificati come termine perentorio. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 17 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.a.

    La disposizione è stata posta a fondamento dell’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    È richiamato insieme all’art. 49, comma 3, c.p.a. per giustificare il ricorso a modalità alternative di notificazione quando la notifica individuale presenta particolare difficoltà.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa per autorizzare modalità alternative di integrazione del contraddittorio in presenza di numerosi controinteressati.

  • art. 52 c.p.a.

    il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile

    La norma consente di autorizzare modalità di notificazione diverse da quelle ordinarie quando le circostanze concrete lo rendano necessario.

  • art. 151 c.p.c.

    il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge

    La disposizione, richiamata dall’art. 52 c.p.a., costituisce la base per prescrivere modalità notificatorie alternative, adeguate alle circostanze particolari e idonee a garantire la conoscibilità dell’atto.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide su una graduatoria concorsuale e l’eventuale accoglimento potrebbe comportare lo scorrimento della graduatoria a danno di altri candidati, questi ultimi assumono la qualità di controinteressati e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
  • In presenza di un elevato numero di controinteressati e di obiettive difficoltà nella reperibilità dei loro indirizzi, il giudice può autorizzare, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 49, comma 3, e 52 c.p.a., modalità alternative alla notifica individuale, purché concretamente idonee a consentire una reale conoscenza del ricorso.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere articolata distinguendo tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di informazioni sintetiche e la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell’elenco dei controinteressati sul sito internet dell’amministrazione coinvolta, quando tale modalità assicuri una maggiore effettività della conoscenza e riduca costi sproporzionati.
  • L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami deve essere accompagnata dall’indicazione puntuale delle modalità di pubblicazione, della durata della permanenza degli atti sul sito dell’amministrazione e dei termini per il deposito della prova dell’avvenuto adempimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentaleIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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