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Ordinanza

Ordinanza n. 203/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui la Prefettura di Salerno - Sportello Unico per l'Immigrazione ha rigettato la domanda di nulla osta al lavoro subordinato (Codice Pratica: -OMISSIS-) presentata dalla società ricorrente; b) del provvedimento Prot. Uscita Prot. Uscita N.-OMISSIS-, notificato in pari data, avente ad oggetto il medesimo contenuto del provvedimento cui al punto sub a); c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, ove occorra, i preavvisi di rigetto del 9 aprile 2025 e del 30 ottobre 2025;

Giustizia amministrativa202600615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi, connessi preavvisi di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego della Prefettura di Salerno - Sportello Unico per l'Immigrazione relativo alla domanda di nulla osta al lavoro subordinato, deducendo l'illegittimità della valutazione della propria capacità economica. Secondo la ricorrente, la Prefettura e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro avrebbero fondato l'accertamento esclusivamente sul criterio aritmetico costituito dalla differenza tra volume d'affari e acquisti, senza considerare ulteriori dati e giustificazioni forniti dalla società. In particolare, la ricorrente ha prodotto una relazione peritale e ha spiegato che il fatturato dichiarato non comprendeva alcune operazioni attive escluse dalla soggettività IVA ai sensi del d.P.R. 633/1972. La controversia riguarda un'impresa esercente attività di affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze e residence.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ravvisato il periculum in mora perché l'esecuzione del diniego avrebbe comportato la definitiva perdita della possibilità di accesso alle quote disponibili nell'ambito del decreto flussi. Ha inoltre ritenuto sussistente, a un primo sommario esame, il fumus boni iuris, poiché la valutazione della capacità economica del datore di lavoro sembrava basata esclusivamente su un criterio aritmetico, inadeguato a dimostrare la solidità economico-finanziaria di un'impresa operante nel settore ricettivo considerato. Richiamando l'orientamento secondo cui la verifica non può esaurirsi in una semplice operazione matematica, ma deve consistere in un giudizio complessivo sulla congruità della capacità economica e sulla solidità dell'impresa, il TAR ha disposto il riesame del diniego. La Prefettura dovrà rideterminarsi previa acquisizione di un aggiornato parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, da rendere in contraddittorio con la società, tenendo conto dei motivi di ricorso, della relazione peritale e delle giustificazioni relative al fatturato. L'ITL dovrà inoltre depositare una relazione documentata sugli strumenti e sulle modalità di verifica della solidità economico-finanziaria delle imprese esercenti la medesima attività. È stata fissata una successiva camera di consiglio e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito l'accoglimento dell'istanza cautelare e l'adozione della misura di riesame.

  • d.P.R. 633/1972

    È richiamato dalla società per giustificare la mancata inclusione nel volume d'affari di operazioni attive escluse dalla soggettività IVA; il TAR ha disposto che tale giustificazione sia considerata nel riesame.

Massime di principio

  • La valutazione della capacità economica del datore di lavoro ai fini del nulla osta al lavoro subordinato non può risolversi in una semplice operazione aritmetica, ma deve tradursi in un giudizio complessivo sulla congruità della capacità economica e sulla solidità dell'impresa.
  • Nel valutare la solidità economico-finanziaria di un'impresa, l'amministrazione deve considerare, secondo un'istruttoria adeguata alla specifica attività esercitata, tutti i dati rilevanti e le giustificazioni documentate offerte dall'interessato, senza fondarsi esclusivamente su un indice matematico astratto.
  • Quando l'accertamento della capacità economica del datore di lavoro incide sull'accesso alle quote disponibili nell'ambito del decreto flussi, la perdita definitiva di tale possibilità può integrare il periculum in mora cautelare.
  • Il riesame disposto in sede cautelare deve essere preceduto, ove necessario, da un aggiornato parere dell'organo tecnico reso in contraddittorio con l'interessato e deve esplicitare gli strumenti e i criteri utilizzati per verificare la solidità economico-finanziaria di imprese operanti nello specifico settore.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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