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Ordinanza

Ordinanza n. 202/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determina del Comando Generale della Guardia di Finanza del -OMISSIS- – prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza del -OMISSIS-, con la quale il ricorrente ha chiesto l’iscrizione al “ruolo d’onore”, ai sensi dell’art. 804 D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Giustizia amministrativa202600645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di iscrizione al ruolo d'onore della Guardia di Finanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza con cui è stata respinta la sua istanza di iscrizione al ruolo d'onore ai sensi dell'art. 804 del d.lgs. n. 66/2010. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del diniego. Il giudice ha esaminato i presupposti cautelari del periculum in mora e del fumus boni iuris, rilevando che il ricorrente era stato posto in congedo assoluto per raggiunti limiti di età e non proprio in ragione dell'infermità riscontrata; tale circostanza è stata ritenuta ostativa all'iscrizione nei ruoli d'onore.

La decisione

Il TAR ha confermato il precedente decreto presidenziale cautelare di rigetto. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che la situazione giuridica del ricorrente fosse comunque ristorabile in caso di esito favorevole del giudizio, escludendo quindi l'urgenza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto insussistente il presupposto indispensabile per l'iscrizione nei ruoli d'onore: il collocamento in congedo assoluto deve essere avvenuto proprio a causa dell'infermità riscontrata, mentre nel caso concreto era dipeso dal raggiungimento dei limiti di età. La valutazione è stata formulata salvo ulteriori approfondimenti nel merito. La domanda cautelare è stata rigettata e le spese della fase sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • art. 804 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    L'iscrizione nei ruoli d'onore presuppone che il militare sia stato posto in congedo assoluto proprio in ragione dell'infermità riscontrata, e non per il raggiungimento dei limiti di età.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa della domanda di sospensione esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • Ai fini dell'iscrizione di un militare nei ruoli d'onore ai sensi dell'art. 804 del d.lgs. n. 66/2010, il collocamento in congedo assoluto deve essere causalmente riconducibile all'infermità riscontrata; il collocamento per raggiunti limiti di età non integra tale presupposto.
  • La tutela cautelare non può essere concessa quando la situazione giuridica dedotta dal ricorrente risulti comunque ristorabile mediante una tutela successiva in caso di esito favorevole del giudizio, difettando il periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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