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Ordinanza

Ordinanza n. 201/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensiva: a) della nota ASL Salerno – U.O.C. Assistenza Accreditata prot. ASLSA-0056218-2026 del 04.03.2026, avente ad oggetto “DGRC n. 660 del 26.11.2024 - Prestazioni di Radioterapia - Consuntivo 2025”, secondo cui, in ragione del superamento del budget regionale, “verranno liquidate solo ed esclusivamente le prestazioni erogate dalle strutture in favore delle quali non è stato corrisposto il budget assegnato contrattualmente”, rinviando i pagamenti “successivi” alla conclusione degli “analitici controlli” e alla predisposizione delle liquidazioni dei saldi e degli “eventuali extra-tetti abbattuti del 35%”, con conseguente blocco/sospensione degli acconti dovuti alla ricorrente per le prestazioni rese oltre budget nel 2025; b) ove occorra, dei verbali di cui all’incontro del 26.02.2026 richiamato nella suddetta nota, non conosciuti, nonché della nota n. 19392 della Regione Campania del 27 ottobre 2025 richiamata nella comunicazione impugnata sub a), relativa alle modalità di controllo delle prestazioni di Radioterapia in accreditamento; c) ove occorra, anche della delibera del Direttore Generale dell’ASL Salerno n. 1762 del 30.11.2025, nonché delle delibere di Giunta Regionale Campania n. 694/2025 e n. 755/2025, nella parte in cui fossero interpretate quale presupposto o giustificazione del blocco/sospensione dei pagamenti disposto con la nota sub a); d) di ogni altro atto connesso, collegato, prodromico e successivo, cognito e non cognito; e per la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima attività amministrativa ovvero, in subordine, al pagamento di un indennizzo;

Giustizia amministrativa202600642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota dell’ASL Salerno relativa al consuntivo 2025 delle prestazioni di radioterapia, con blocco o sospensione degli acconti per le prestazioni rese oltre budget

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La struttura sanitaria ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la nota con cui l’ASL ha comunicato che, in ragione del superamento del budget regionale, sarebbero state liquidate esclusivamente le prestazioni erogate dalle strutture per le quali non era stato corrisposto il budget contrattualmente assegnato. La nota rinviava i pagamenti successivi alla conclusione dei controlli analitici e alla predisposizione delle liquidazioni dei saldi e degli eventuali extra-tetti abbattuti del 35%, determinando il blocco o la sospensione degli acconti dovuti alla ricorrente per le prestazioni di radioterapia rese oltre budget nel 2025. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, i verbali dell’incontro del 26 febbraio 2026, una nota regionale sulle modalità di controllo delle prestazioni di radioterapia, alcune deliberazioni dell’ASL e della Regione Campania e gli ulteriori atti connessi. La ricorrente ha domandato anche il risarcimento dei danni derivanti dall’attività amministrativa ritenuta illegittima o, in subordine, il pagamento di un indennizzo. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare la molteplicità delle questioni, anche di giurisdizione.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito né ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto che i motivi di ricorso e le difese dell’amministrazione richiedessero un approfondimento incompatibile con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, anche in considerazione della molteplicità delle questioni controverse, comprese quelle di giurisdizione. Ha tuttavia ritenuto adeguatamente tutelabili le esigenze della ricorrente mediante la sollecita definizione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e ha fissato l’udienza pubblica per il 26 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    articolo 55, comma 10, c.p.a.

    Il giudice può fissare direttamente l’udienza di merito quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione della controversia, senza adottare una misura cautelare provvisoria.

Massime di principio

  • Quando la complessità dei motivi di ricorso e delle difese, inclusa la presenza di questioni di giurisdizione, non consente una valutazione affidabile nella sommaria cognizione cautelare, il giudice può evitare di pronunciarsi immediatamente sul fumus e tutelare la parte mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una modalità di tutela cautelare alternativa quando la sollecita definizione della controversia è idonea a proteggere adeguatamente le esigenze della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTermini del procedimento e silenzio
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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