Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 974/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento del silenzio-inadempimento serbato dall’Istituto scolastico in ordine alla definizione del procedimento di accesso agli atti attivato dal ricorrente, in qualità di genitore della minore, a mezzo istanza / diffida di accesso agli atti trasmessa a mezzo PEC del -OMISSIS-, avente ad oggetto la documentazione amministrativa riguardante l’alunna minore, nella specie il certificato di iscrizione all’istituto scolastico, il registro elettronico ed ogni atto o documento da cui risulti o venga certificato l’andamento scolastico della minore; nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo dell’Istituto scolastico resistente di provvedere in ordine alla summenzionata istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990; per la condanna del medesimo Istituto ccolastico resistente a provvedere in ordine alla summenzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a.;

Giustizia amministrativa202600310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell’istituto scolastico sull’istanza di accesso alla documentazione amministrativa relativa alla minore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dall’istituto scolastico su un’istanza, trasmessa via PEC, di accesso ai documenti riguardanti la figlia minore: certificato di iscrizione, registro elettronico e ogni atto o documento relativo al suo andamento scolastico. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’istituto di provvedere sull’istanza ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Il ricorso non è stato notificato all’altra genitrice della minore. Il giudice ha rilevato che il contraddittorio era comunque correttamente instaurato, ma ha ritenuto che l’altra genitrice avesse titolo e interesse a intervenire nel giudizio ai sensi dell’art. 28, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di accesso e di accertamento dell’obbligo di provvedere. Ritenendo necessario consentire l’eventuale intervento dell’altra genitrice, ha ordinato al ricorrente di notificare a quest’ultima il ricorso introduttivo e la presente ordinanza entro dieci giorni dalla comunicazione amministrativa del provvedimento, con deposito della prova della notificazione entro cinque giorni dal suo perfezionamento. Ha fissato la discussione di merito alla camera di consiglio del 21 maggio 2026. Il giudice ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi della minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo a identificarli.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Sono richiamati quali fondamento della domanda di accesso ai documenti amministrativi relativi alla minore; il merito dell’istanza non è stato ancora deciso.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È richiamato dal ricorrente per chiedere la nomina di un commissario ad acta in caso di mancata esecuzione dell’ordine giudiziale; la relativa richiesta non è stata ancora esaminata nel merito.

  • art. 28, comma 2, c.p.a.

    Il giudice lo applica ritenendo che l’altra genitrice della minore abbia titolo e interesse a intervenire nel giudizio.

  • art. 28, comma 3, c.p.a.

    Il giudice lo applica per ordinare la notificazione del ricorso introduttivo e dell’ordinanza all’altra genitrice, ai fini del possibile intervento in causa.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati per giustificare l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando in un giudizio amministrativo riguardante documenti relativi a un minore non sia stata evocata in giudizio l’altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale, il giudice può ritenere che questi abbia titolo e interesse a intervenire ai sensi dell’art. 28, comma 2, c.p.a. e ordinare la notificazione del ricorso e del provvedimento ai fini del possibile intervento, senza definire immediatamente il merito della controversia.
  • L’ordine di notificazione ex art. 28, comma 3, c.p.a. può essere disposto anche quando il contraddittorio sia ritenuto correttamente instaurato, qualora il giudice ravvisi comunque l’opportunità di consentire la partecipazione di un soggetto titolare di un interesse qualificato alla controversia.
  • La decisione sulla domanda avverso il silenzio e sull’eventuale obbligo dell’amministrazione scolastica di provvedere sull’istanza di accesso può essere differita dopo l’integrazione della partecipazione processuale del soggetto titolare di un interesse qualificato connesso alla documentazione riguardante il minore.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.