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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36123/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, emessi con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 sulla base di beni-indice di capacità contributiva, tra cui immobili, autovetture e un'auto storica Mercedes Benz 250 Coupé immatricolata nel 1978 e posseduta da tempo dal contribuente. La CTR della Liguria aveva annullato l'accertamento per il 2008 e ridotto la pretesa per 2006 e 2007, ritenendo che il possesso dell'auto storica non fosse sintomatico di maggiore capacità reddituale, perché non si trattava di veicolo di grande valore intrinseco e con caratteristiche quasi uniche, anche per la vetustà del mezzo e per la sua esenzione da tassa di proprietà e assicurazione obbligatoria. L'Agenzia ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2728 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso il bene indice dal redditometro e aveva invertito la disciplina della presunzione legale relativa, che può essere vinta solo da prova contraria del contribuente, anche documentale, circa la provenienza non reddituale delle risorse necessarie al mantenimento del bene.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che nell'accertamento sintetico basato sul redditometro l'Amministrazione non deve fornire ulteriori prove oltre all'esistenza dei fattori-indice previsti dai decreti ministeriali, perché la disponibilità di tali beni integra una presunzione legale di capacità contributiva ai sensi dell'art. 2728 c.c. Il giudice tributario non può quindi sottrarre al bene-indice la sua attitudine presuntiva, ma deve solo verificare se il contribuente abbia offerto prova contraria, anche documentale, della provenienza non reddituale delle somme impiegate. Applicando tali principi, la Corte ha censurato la CTR per aver escluso in via apodittica l'autovettura storica dal novero dei beni sintomatici senza verificare eventuali prove contrarie del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    legittima l'accertamento sintetico fondato sugli indici di capacità contributiva; la disponibilità dei beni-indice consente l'azione accertativa e pone a carico del contribuente l'onere della prova contraria

  • art. 2728 c.c.

    la disponibilità del bene-indice costituisce presunzione legale relativa di capacità contributiva, che il giudice non può disapplicare o degradare a semplice indizio

  • art. 2697 c.c.

    una volta provata dall'Ufficio la disponibilità del bene-indice, incombe sul contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata

  • D.M. 10 settembre 1992

    tra i decreti ministeriali che individuano gli indici del redditometro e i parametri statistici di capacità contributiva

  • D.M. 19 novembre 1992

    tra i decreti ministeriali che individuano gli indici del redditometro e i parametri statistici di capacità contributiva

  • art. 63 L. n. 342/2000

    citato solo per chiarire che l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli storici non incide sulla loro rilevanza come bene-indice ai fini tributari

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche, la prova della disponibilità di beni-indice tipizzati dalla normativa è sufficiente a fondare la pretesa fiscale, senza necessità di ulteriori dimostrazioni da parte dell'Amministrazione.
  • Tale disponibilità integra una presunzione legale relativa di capacità contributiva: il giudice di merito non può escluderne in astratto la rilevanza, ma deve limitarsi a verificare se il contribuente abbia fornito prova contraria idonea.
  • La prova contraria del contribuente deve riguardare la provenienza non reddituale, non imponibile o già tassata delle risorse necessarie al possesso e al mantenimento del bene indice.
  • Anche le autovetture storiche o d'epoca possono costituire indici di capacità contributiva nel redditometro, poiché la loro detenzione può comportare costi rilevanti e si inserisce in un mercato specifico di collezionismo; l'eventuale esenzione da tributi automobilistici non ne esclude la rilevanza fiscale generale.
  • Il giudice tributario commette errore di diritto se sostituisce la propria valutazione astratta sull'idoneità del bene-indice alla presunzione legale prevista dalla legge, invece di controllare la concreta prova contraria offerta dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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