Cassazione Civile, Ordinanza n. 02818/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto: una società, destinataria dell'intimazione di pagamento per complessivi euro 85.416,34 a titolo di spese processuali liquidate in precedenti sentenze, contestava in particolare la debenza del rimborso di IVA e C.P.A. richiesti dai creditori. Secondo la società, gli accessori non sarebbero stati esigibili senza prova documentale dell'effettivo pagamento, da parte dei vincitori, delle somme al proprio difensore e senza produzione della relativa fattura; inoltre sosteneva che l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti per la detrazione dell'IVA non potesse gravare su di essa. I resistenti, a loro volta, proponevano ricorso incidentale lamentando che la Corte d'appello avesse liquidato le spese di merito assumendo come valore della controversia l'intero importo precettato, senza considerare che l'impugnazione era stata accolta solo parzialmente e che la domanda aveva un valore inferiore a quello posto a base del calcolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale: ha ribadito che la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. comprende anche IVA e C.P.A. come oneri accessori, quando risultino dovuti, e che il soccombente che intenda escluderne il rimborso deve provare circostanze idonee a escludere in concreto la rivalsa o l'esigibilità dell'imposta, non essendo sufficiente la mera contestazione della mancata esibizione della fattura o dell'avvenuto pagamento al difensore. Ha invece accolto il ricorso incidentale limitatamente alla liquidazione delle spese di merito, censurando la Corte d'appello per aver determinato il valore della controversia sul solo disputatum senza considerare il decisum, nonostante l'accoglimento solo parziale dell'impugnazione. La sentenza è stata quindi cassata sul punto e la causa decisa nel merito: le spese di primo e secondo grado sono state ricalcolate sul corretto scaglione, con condanna solidale dei soccombenti al pagamento della metà e conferma della compensazione della restante metà. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
La condanna alle spese comprende, come onere accessorio, anche IVA e C.P.A. dovuti dalla parte vittoriosa al proprio difensore, quando tali importi siano effettivamente dovuti e non recuperabili dalla parte stessa.
È richiamato dalla ricorrente per contestare l'esecutività del precetto, ma la Corte ribadisce che il titolo esecutivo sulle spese copre anche gli accessori dovuti secondo legge, salvo prova contraria.
L'onere di provare circostanze che escludano la debenza dell'IVA o la concreta rivalsa grava su chi intende sottrarsi al pagamento.
Disciplina la rivalsa dell'IVA nel rapporto tra professionista e cliente; la Corte ne ricava che, nel rapporto processuale con il soccombente, il rimborso dell'IVA segue la disciplina delle spese di lite e non richiede automaticamente la fattura come condizione dell'esecuzione.
La detrazione dell'IVA da parte del soggetto passivo esclude che l'imposta rientri tra le spese rimborsabili; chi invoca l'esclusione del rimborso deve dimostrare tale possibilità di detrazione.
È richiamato per ribadire l'obbligo di fatturazione nei rapporti tra professionista e cliente, ma la Corte esclude che la fattura sia necessaria come prova costitutiva del diritto al rimborso nei confronti del soccombente.
Viene indicato quale rito camerale per la trattazione del ricorso in cassazione.
Consente la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
I parametri per la liquidazione delle spese devono essere applicati tenendo conto del valore effettivo della controversia e dell'esito, non solo dell'importo originariamente preteso.
È richiamato come espressione del criterio di determinazione del valore della causa secondo disputatum e decisum.
È invocato nel ricorso incidentale, ma la Corte risolve la questione affermando il criterio del disputatum temperato dal decisum in caso di accoglimento parziale.
Massime di principio
- La condanna alle spese processuali ex art. 91 c.p.c. comprende anche gli accessori di legge, come IVA e C.P.A., quando essi siano effettivamente dovuti dalla parte vittoriosa al proprio difensore e non siano recuperabili da quest'ultima per effetto di detrazione o di altre circostanze escludenti.
- Nel giudizio di esecuzione o nell'opposizione al precetto, il debitore che contesti il rimborso di IVA o C.P.A. deve allegare e provare specifici fatti impeditivi o estintivi della debenza; non è sufficiente limitarsi a negare l'avvenuto pagamento o a invocare in astratto la mancata produzione della fattura.
- La fattura del difensore rileva nel rapporto professionale con il cliente, ma non costituisce di per sé condizione costitutiva del diritto del vincitore a ottenere dal soccombente il rimborso degli accessori di legge dovuti sulle spese di lite.
- Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, il valore della controversia va determinato sulla base del criterio del disputatum, ma, se l'impugnazione è accolta solo in parte o la domanda è solo parzialmente fondata, il giudice deve tener conto anche del decisum, adeguando lo scaglione tariffario all'effettivo esito della lite.
- In sede di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza limitatamente al capo errato e decidere direttamente nel merito sulle spese.
- La ripartizione delle spese di merito deve essere coerente con l'esito effettivo della controversia e con il principio di proporzionalità dei compensi rispetto all'opera difensiva svolta.
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