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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13768/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento relativo al tardivo versamento delle accise sul gas naturale e un atto di irrogazione di sanzioni. La società contribuente aveva ridotto unilateralmente gli acconti mensili delle accise, sostenendo di poter compensare somme versate in eccedenza e di agire in buona fede anche per precedenti interlocuzioni o provvedimenti favorevoli dell'Amministrazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato l'annullamento degli atti, ritenendo legittima l'autoriduzione degli acconti e non dovute le sanzioni per la ritenuta buona fede. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 26, comma 13, d.lgs. n. 504/1995, per avere il giudice di merito riconosciuto un inesistente potere di autoriduzione degli acconti; (2) violazione dell'art. 10 della l. n. 212/2000, per avere escluso le sanzioni in base alla buona fede del contribuente; (3) violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 e dell'art. 3 TUA, per non avere esaminato la dedotta cumulabilità tra indennità di mora e sanzione amministrativa.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il sistema delle accise sul gas naturale non consenta al contribuente di autoridurre unilateralmente gli acconti mensili in assenza di un provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione. Ha inoltre escluso che il silenzio dell'Amministrazione sull'istanza di riduzione possa valere come silenzio-assenso e, conseguentemente, ha ritenuto non invocabile la buona fede ex art. 10 l. n. 212/2000 per escludere le sanzioni. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione sulla cumulabilità tra indennità di mora e sanzione era stata ritenuta assorbita dal giudice di appello e dovrà essere riesaminata nel giudizio di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 13, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto

    La disposizione prevede un meccanismo rigido di compensazione delle accise: l'eccedenza può essere recuperata solo nei successivi versamenti di acconto e non mediante autoriduzione unilaterale degli acconti prima della determinazione definitiva del debito.

  • art. 10, l. 27 luglio 2000, n. 212

    La buona fede e la tutela dell'affidamento non operano quando il contribuente si autogestisce la riduzione degli acconti in violazione di un precetto normativo chiaro, senza un provvedimento autorizzativo; il silenzio dell'Amministrazione non vale come assenso.

  • art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    La questione sulla sua cumulabilità con l'indennità di mora ex art. 3 TUA non è stata decisa nel merito in questa sede, perché rimessa al giudice di rinvio.

  • art. 3, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    L'indennità di mora ha natura risarcitoria; la sua eventuale cumulabilità con la sanzione amministrativa resta da esaminare nel giudizio di rinvio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È il parametro formale invocato per denunciare le asserite violazioni di legge nei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • In materia di accise con versamento in acconti mensili, il contribuente non può procedere unilateralmente alla riduzione dell'importo da versare sulla base di presunte eccedenze pregresse: il riequilibrio è ammesso solo secondo il meccanismo legale dei successivi versamenti di acconto o mediante gli strumenti previsti dall'ordinamento.
  • Il diritto alla compensazione di versamenti eccedenti nasce solo quando l'obbligazione tributaria è determinata nella sua interezza e definitività; non è consentito anticiparne gli effetti omettendo o riducendo i singoli acconti.
  • Nel sistema delle accise, il silenzio dell'Amministrazione su un'istanza di riduzione/rateizzazione non integra silenzio-assenso quando la legge attribuisce all'Amministrazione una scelta discrezionale subordinata a presupposti tecnici e contabili.
  • La buona fede del contribuente non può essere invocata per escludere le sanzioni quando la condotta contestata consista nella violazione consapevole di una disciplina imperativa chiara e non derivi da un affidamento tutelabile su un provvedimento amministrativo effettivamente esistente.
  • Quando la sentenza di merito ha assorbito una questione e la Cassazione accoglie i motivi che travolgono l'assorbimento, la questione assorbita deve essere riesaminata dal giudice del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

Testo integrale

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