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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34298/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La ricorrente, specializzanda in medicina nucleare, ha agito contro varie amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive europee sulla formazione dei medici specialisti e sull'adeguata remunerazione. Ha sostenuto che il trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991 fosse stato reso inadeguato da successivi blocchi legislativi e che solo il d.lgs. n. 368 del 1999 avesse dato piena attuazione alle direttive, con applicazione però solo dall'anno accademico 2006/2007. Ha quindi domandato, da un lato, il risarcimento per la differenza tra il vecchio trattamento e quello previsto dal nuovo sistema, dall'altro, il riconoscimento dell'indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale del compenso ex art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Ha inoltre chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per chiarire se l'obbligo di adeguata remunerazione imponesse anche il mantenimento nel tempo del potere d'acquisto. La Cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo perché la giurisprudenza è consolidata nel senso che la direttiva 93/16/CEE non è innovativa rispetto alle precedenti e che l'Italia aveva già adempiuto con il d.lgs. n. 257 del 1991; il secondo perché è consolidato il principio per cui le borse di studio dei medici specializzandi per gli anni indicati non sono soggette a indicizzazione o adeguamento triennale, essendo stato il meccanismo bloccato da norme di finanza pubblica. La Corte ha altresì escluso la necessità di rinvio pregiudiziale e ha condannato la ricorrente alle spese.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che non sussisteva alcun obbligo del legislatore italiano di applicare retroattivamente il d.lgs. n. 368 del 1999, trattandosi di una scelta discrezionale non imposta dal diritto UE; inoltre, il blocco dell'indicizzazione e della rideterminazione triennale della borsa di studio previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991 è stato considerato legittimo alla luce della normativa di finanza pubblica e della giurisprudenza consolidata. La Corte ha respinto anche la richiesta di rinvio pregiudiziale, ritenendo la questione già risolta in modo stabile, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ulteriore contributo unificato se dovuto. Non ha applicato la sanzione ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile quando le censure si pongono contro un orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Ha attuato le direttive comunitarie prevedendo una borsa di studio per i medici specializzandi, con meccanismo di indicizzazione poi bloccato da successive norme di finanza pubblica.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    Ha riorganizzato le scuole di specializzazione introducendo un contratto di formazione specialistica, ma la sua applicazione è stata differita al 2006/2007; non è stato ritenuto primo effettivo recepimento imposto dal diritto UE.

  • artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    Disciplinano il nuovo contratto di formazione specialistica e il relativo trattamento economico.

  • art. 8 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

    Ha inciso sul differimento dell'operatività del nuovo sistema di formazione specialistica.

  • art. 1, comma 300, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    Ha reso operativo il nuovo meccanismo retributivo a partire dall'anno accademico 2006/2007.

  • art. 11 L. n. 370/1999

    Richiamata dalla ricorrente tra le norme rilevanti, senza che la Corte ne fondi una diversa decisione.

  • art. 32, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449

    Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse e ha escluso l'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 quanto all'adeguamento automatico.

  • art. 36, comma 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Conferma del blocco delle indicizzazioni e dell'adeguamento previsto per le borse di studio dei medici specializzandi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte esclude i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 5 Trattato CEE

    Richiamato tra le fonti invocate dalla ricorrente in tema di obblighi comunitari.

  • art. 189 Trattato CEE

    Richiamato tra le fonti invocate dalla ricorrente in tema di obblighi comunitari.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato tra le norme evocate dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'esito.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    Richiamati dalla ricorrente nella prospettazione delle censure.

Massime di principio

  • Le direttive europee che impongono una "adeguata remunerazione" possono lasciare agli Stati membri un margine discrezionale nella concreta determinazione dell'importo, purché sia rispettato il nucleo dell'obbligo di recepimento.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità ha già stabilito in modo consolidato la soluzione della questione, il ricorso per cassazione che riproponga le stesse censure è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
  • Una direttiva di codificazione o coordinamento, priva di innovazioni sostanziali sulla misura del compenso, non può essere invocata per sostenere un nuovo e diverso obbligo di adeguamento rispetto alla disciplina già recepita.
  • Il differimento dell'entrata in vigore di una disciplina più favorevole rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale e non integra, di per sé, tardivo recepimento del diritto dell'Unione.
  • In materia di borse di studio dei medici specializzandi, i blocchi legislativi dell'indicizzazione e dell'adeguamento periodico sono legittimi se inseriti in una manovra generale di contenimento della spesa pubblica e se non contrastano con un obbligo europeo specifico e attuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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