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Sentenza

Sentenza n. 4068/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 01628/2025, resa tra le parti sul ricorso per l’annullamento: - del provvedimento n. 18407 dell’8.08.2024 (ma osteso ai ricorrenti solo in data 10.10.2024) a firma del Responsabile del Settore autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia della Regione Toscana; - ove occorrer possa, del parere del 10.01.2024 (ma osteso ai ricorrenti solo in data 10.10.2024) a firma del Direttore della Direzione ambiente del Comune di Firenze; - ove occorrer possa, del parere del 12.01.2024 a firma del Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e piste ciclabili del Comune di Firenze; - ove occorrer possa, del parere del 29.07.2024 (ma osteso ai ricorrenti solo in data 15.11.2024) a firma della Responsabile Elaborazione e attuazione strumenti della pianificazione/progetti speciali del Comune di Firenze; di ogni altro atto presupposto o connesso se lesivo. Con riserva di domanda risarcitoria

Giustizia amministrativa202508563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione unica regionale per la realizzazione di una cabina primaria di trasformazione energetica e delle relative opere, con efficacia di variante urbanistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso contro l’autorizzazione unica regionale. Hanno dedotto, anzitutto, che l’istruttoria avrebbe dovuto considerare unitariamente l’impatto elettromagnetico della cabina di trasformazione e delle linee elettriche ad alta e media tensione ad essa collegate, anche alla luce dei pareri ARPAT, della disciplina sulle fasce di rispetto e del principio di precauzione. Hanno inoltre censurato il mancato esame della destinazione urbanistica risultante dal nuovo Piano operativo comunale e delle relative misure di salvaguardia, nonché l’erronea valutazione delle interferenze tra l’impianto, i cavidotti di media tensione e la prevista infrastruttura viaria denominata “Sottovia del Sodo”. È stato dedotto anche il travisamento del parere comunale, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c., la violazione delle norme edilizie e urbanistiche e l’irragionevolezza dell’effetto di variante limitato, secondo gli appellanti, alla sola parte settentrionale dell’area.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR. Quanto all’impatto elettromagnetico, ha ritenuto priva di base legale la pretesa di differire o unificare il procedimento relativo alla cabina con quelli concernenti le linee ad alta e media tensione. La normativa impone di considerare l’interazione tra gli apparati quando questi siano già esistenti o almeno progettati con caratteristiche conoscibili; nel caso concreto, al momento dell’autorizzazione della cabina non erano ancora noti neppure il tracciato e le caratteristiche delle linee AT. La valutazione delle linee AT sarebbe stata svolta nel distinto procedimento ministeriale e ogni successivo intervento avrebbe comunque dovuto rispettare cumulativamente i limiti di esposizione e le fasce di rispetto. Il principio di precauzione non risultava violato, poiché il rispetto dei limiti normativi avrebbe dovuto essere garantito nella configurazione definitiva dell’infrastruttura. Sono state quindi respinte anche le censure di difetto di istruttoria e di utilizzo del sapere privato da parte del TAR. Quanto ai profili urbanistici, il Collegio ha affermato che l’art. 52-quater, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 collega direttamente all’approvazione del progetto e al rilascio dell’autorizzazione unica l’effetto di variante agli strumenti urbanistici, senza necessità di una distinta valutazione di conformità urbanistica dell’opera. La disciplina speciale sulle infrastrutture lineari energetiche comporta che, una volta approvato il progetto nella conferenza di servizi, sia lo strumento urbanistico ad adattarsi all’infrastruttura, non il contrario. Il Comune aveva comunque considerato il Piano operativo in itinere, le misure di salvaguardia e l’interferenza con il “Sottovia del Sodo”, acquisendo integrazioni progettuali poi recepite nel parere favorevole. Non è stata dimostrata l’ulteriore interferenza tra i cavidotti MT e la viabilità in progetto. L’effetto di variante riguardava l’intera area interessata dal progetto, compresa la porzione agricola meridionale, e non soltanto la parte settentrionale. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 52-quater d.P.R. 327/2001

    Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità [...] sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi.

    Il procedimento unico per le infrastrutture lineari energetiche comprende gli accertamenti urbanistici e, ai sensi del comma 3, l’autorizzazione sostituisce gli altri atti necessari e costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.

  • art. 52-quater, comma 3, d.P.R. 327/2001

    Il provvedimento [...] costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti.

    L’effetto di variante urbanistica discende direttamente dall’approvazione del progetto e dal rilascio dell’autorizzazione unica, estendendosi all’intera area interessata dal progetto autorizzato.

  • art. 8 l.r. Toscana n. 39/2005

    Costituisce, insieme all’art. 52-quater d.P.R. n. 327/2001, la base normativa dell’efficacia di variante urbanistica dell’autorizzazione unica regionale.

  • art. 10-bis l.r. Toscana n. 39/2005

    Il titolo abilitativo di cui all’articolo 10 determina le fasce di rispetto per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 chilovolt secondo la metodologia di calcolo contenuta nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001.

    La disposizione disciplina la determinazione delle fasce di rispetto nell’ambito del titolo abilitativo, ma non impone l’unificazione o il differimento dei procedimenti relativi a impianti distinti quando le caratteristiche degli altri impianti non siano ancora conoscibili.

  • art. 5.1.2 dell’Allegato al D.M. 29 maggio 2008

    Il calcolo dell’induzione magnetica deve essere basato sulle caratteristiche, geometriche, meccaniche ed elettriche della linea nella campata o campate in esame, e deve tener conto della presenza di altri elettrodotti che ne modifichino il risultato.

    La valutazione cumulativa presuppone che l’altro elettrodotto sia esistente o almeno progettato con caratteristiche concretamente conoscibili; gli interventi successivi interferenti devono comunque considerare l’impatto complessivo.

  • art. 4 D.P.C.M. 8 luglio 2003

    Prevede il limite di esposizione e l’obiettivo di qualità rilevanti per la valutazione dell’induzione magnetica e delle fasce di rispetto.

  • art. 191 TFUE

    Il principio di precauzione non è violato quando l’amministrazione assicura che la configurazione definitiva degli impianti rispetti i limiti normativi cogenti di esposizione.

  • art. 1-sexies d.l. n. 239/2003, convertito dalla l. n. 290/2003

    Disciplina il procedimento ministeriale di autorizzazione delle linee appartenenti alla rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica, nel quale è valutato anche l’impatto elettromagnetico.

  • art. 19 l.r. Toscana n. 65/2014

    Rileva ai fini dell’efficacia del Piano operativo comunale mediante la pubblicazione sul bollettino regionale.

  • art. 31 l.r. Toscana n. 65/2014

    Riguarda il procedimento di conformazione del Piano operativo comunale al PIT/PPR, necessario prima della sua piena efficacia.

  • art. 103 l.r. Toscana n. 65/2014

    Prevede le misure di salvaguardia applicabili durante il procedimento di formazione dello strumento urbanistico; nel caso concreto il Comune le aveva considerate nel procedimento autorizzatorio.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato dagli appellanti in relazione alle misure di salvaguardia e alla compatibilità edilizia dell’intervento, ma ritenuto non decisivo alla luce dell’effetto di variante previsto dalla disciplina speciale.

  • art. 115 c.p.c.

    Le doglianze relative all’utilizzo del sapere privato sono state respinte: il TAR aveva ricavato la possibilità di coordinare successivamente gli interventi dall’interpretazione logico-sistematica della normativa e dagli atti di causa.

Massime di principio

  • Per le infrastrutture lineari energetiche, l’autorizzazione unica rilasciata all’esito del procedimento previsto dall’art. 52-quater d.P.R. n. 327/2001 produce direttamente e automaticamente l’effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, senza che sia necessaria una distinta variante urbanistica o una preventiva conformità dell’opera alla pianificazione comunale.
  • L’effetto di variante urbanistica dell’autorizzazione unica si estende all’intera area ricompresa nel progetto approvato e non è limitato alle sole porzioni dell’area interessate da specifiche destinazioni urbanistiche o da una particolare infrastruttura interferente.
  • La normativa sull’inquinamento elettromagnetico impone di considerare l’interazione tra più impianti quando l’impianto interferente sia esistente o almeno progettato con caratteristiche concretamente conoscibili; non impone invece di sospendere o unificare procedimenti relativi a impianti distinti e futuri le cui caratteristiche non siano ancora determinate.
  • Quando un intervento successivo può interferire con un impianto già autorizzato, la verifica del rispetto dei limiti di esposizione e delle fasce di rispetto deve essere effettuata nel procedimento relativo all’intervento successivo, tenendo conto dell’impatto elettromagnetico complessivo e predisponendo, se necessario, misure di contenimento o mitigazione.
  • Il principio di precauzione non richiede una valutazione cumulativa impossibile perché mancano dati progettuali conoscibili, purché ogni successivo procedimento garantisca il rispetto dei limiti normativi cogenti e consenta l’adozione delle misure tecniche necessarie.
  • Nell’ambito del procedimento unico per un’infrastruttura energetica, il Comune conserva la possibilità di rappresentare le esigenze urbanistiche e le interferenze con altre opere; tuttavia, una volta approvato il progetto, è la pianificazione urbanistica a doversi adeguare all’infrastruttura autorizzata.

Come è indicizzato

MaterieReti e impianti energeticiLocalizzazione di opere e impiantiPiani regolatori e variantiConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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