Cassazione Penale, Ordinanza n. 22489/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Messina aveva assolto l'imputato dal reato di guida in stato di alterazione ex art. 187 Cod. strada, confermando invece la condanna per il porto in luogo pubblico di un coltello a farfalla senza giustificato motivo, con pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.500 di ammenda. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 507, 523 e 603 c.p.p. e vizio di motivazione per non avere i giudici disposto accertamenti officiosi sull'attività di pescatore/venditore di prodotti ittici, che avrebbe giustificato il porto dell'arma, considerata anche la modesta dimensione del coltello e la sua incensuratezza; 2) violazione dell'art. 4 l. 110/1975, sostenendo che le caratteristiche del coltello sarebbero compatibili con l'ipotesi di lieve entità; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p., deducendo che il mancato riconoscimento della lieve entità non esclude automaticamente la particolare tenuità del fatto; 4) violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. e degli artt. 25 e 81 c.p. per difetto di motivazione sulla pena, in relazione all'assoluzione dal reato stradale; 5) richiesta di verifica dell'eventuale maturazione della prescrizione. In memoria difensiva si è inoltre insistito sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il porto del coltello a farfalla integra il reato di cui all'art. 699, comma 2, c.p. e non quello di cui all'art. 4 l. 110/1975; inoltre, l'eventuale uso lecito non era stato allegato e, in ogni caso, sarebbe stato irrilevante, spettando all'imputato l'onere di allegare la giustificazione del porto. Ha giudicato aspecifici e infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che essi riproponevano questioni già affrontate e disattese in appello, senza confrontarsi con la motivazione impugnata; ha richiamato il principio secondo cui il mancato riconoscimento della lieve entità del porto abusivo di un'arma impropria può escludere anche la particolare tenuità del fatto. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, spiegando che la motivazione sul trattamento sanzionatorio era sufficiente perché la pena detentiva era stata fissata sotto il minimo edittale grazie al massimo sconto per le attenuanti generiche, mentre la pena pecuniaria era solo di poco superiore al minimo, con conseguente onere motivazionale attenuato. Ha ritenuto infondato anche il quinto motivo, perché il fatto era stato commesso il 14 marzo 2021 e risultava quindi applicabile il regime di cui agli artt. 161-bis c.p. e 344-bis c.p.p., senza maturazione del termine indicato dalla difesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come reato originariamente contestato e poi oggetto di assoluzione in appello
il porto di un coltello a serramanico/butterfly con sistema di blocco della lama integra questa fattispecie
non applicabile al coltello a farfalla nel caso esaminato, né rileva la dedotta lieve entità ai fini della qualificazione del fatto
dedotto come violato per la mancata attivazione di poteri istruttori officiosi
dedotto come violato per la mancata acquisizione officiosa di elementi probatori
dedotto come violato per la mancata rinnovazione/integrazione istruttoria
invocato per la particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la censura generica e comunque infondata
richiamato in relazione al dovere di motivazione sulla pena in appello
invocato dalla difesa nel motivo relativo al trattamento sanzionatorio, senza specifica incidenza nel decisum
invocato dalla difesa nel motivo relativo al trattamento sanzionatorio, senza specifica incidenza nel decisum
richiamato dalla Corte per il regime applicabile ai termini prescrizionali
richiamato dalla Corte per escludere la maturazione della prescrizione nei termini dedotti
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende
non citato espressamente nel testo, quindi non incluso
Massime di principio
- Il porto in luogo pubblico di un coltello a serramanico o a farfalla con sistema di blocco della lama può integrare il reato di porto di arma propria o impropria anche se la lama non è a doppio filo e anche se il presunto utilizzo lecito non è provato.
- Nel giudizio di legittimità i motivi devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle stesse doglianze già esaminate e respinte in appello integra aspecificità o genericità del ricorso.
- Quando il porto abusivo dell'arma è già stato escluso come fatto di lieve entità, non ne deriva automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che va comunque verificata secondo i propri presupposti e deve essere dedotta in modo specifico.
- L'onere di allegare e provare la giustificazione del porto dell'arma grava primariamente sull'imputato; il giudice non è tenuto ad attivare poteri istruttori officiosi in mancanza di allegazioni difensive concrete.
- Il dovere di motivazione sul trattamento sanzionatorio è proporzionato alla distanza della pena dal minimo edittale: quanto più la pena è vicina ai minimi di legge, tanto più sintetica può essere la motivazione, specie se il giudice ha già applicato il massimo sconto consentito dalle attenuanti generiche.
- In tema di prescrizione, la verifica della maturazione del termine va compiuta tenendo conto del regime normativo applicabile ratione temporis, senza poter presumere l'estinzione del reato in assenza di un effettivo superamento dei termini previsti dalla disciplina pertinente.
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