Cassazione Civile, Ordinanza n. 27988/2022 del 23/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita dichiarata tramite DOCFA per un impianto di produzione di energia elettrica sito nel Comune di Presenzano. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'Ufficio non avesse provato i presupposti della rettifica e che la CTR avesse erroneamente valorizzato elaborati estimativi della stessa contribuente e un precedente provvedimento impositivo, senza considerare la mancanza di convergenza tra le perizie e l'irrilevanza del dedotto giudicato esterno; (2) violazione dell'art. 2909 c.c., per avere la CTR ritenuto esistente un giudicato esterno sulla rendita catastale della centrale elettrica; (3) violazione dell'art. 1, comma 244, L. n. 190/2014, per avere la CTR ritenuto corretta la rendita attribuita dall'Ufficio e non conforme la perizia di parte, anche per l'uso dell'indice FOI e dei prezziari regionali.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. perché il giudice di merito non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva soltanto valutato il merito delle risultanze istruttorie; ha inoltre escluso che le censure fossero realmente riconducibili al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., anche per la preclusione derivante dalla doppia conforme, poiché la ricorrente mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del fatto e delle prove. Quanto ai secondi due motivi, esaminati congiuntamente, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudicato esterno in materia tributaria, nei rapporti a imposta periodica, opera solo per fatti aventi efficacia permanente o pluriennale e per rapporti a esecuzione prolungata; nel caso concreto ha però ritenuto legittimo il richiamo al precedente giudicato tra le stesse parti sul medesimo immobile, perché la ricorrente era avente causa del precedente proprietario e gli elementi valutati nella precedente decisione coincidevano con quelli del nuovo accertamento, senza variazioni significative dell'immobile tali da giustificare una nuova rendita. Ha inoltre ritenuto conforme alla disciplina dell'art. 1, comma 244, L. n. 190/2014 la scelta dell'Ufficio di non utilizzare i prezziari regionali per opere con particolari tecniche costruttive e connotazioni geomorfologiche peculiari. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non è deducibile quando si contesti la mera valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato per la dedotta violazione di legge nei primi tre motivi, ma la Corte ha escluso la sussistenza delle violazioni prospettate.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La doglianza è inammissibile quando mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e dei fatti; inoltre era preclusa dalla doppia conforme.
Il giudicato sostanziale si estende alle parti in senso sostanziale e ai loro eredi o aventi causa; nel caso concreto il precedente accertamento era opponibile al successore a titolo particolare.
art. 1, comma 244, L. n. 190/2014
La determinazione della rendita catastale per immobili a destinazione speciale può fare riferimento ai criteri tecnici richiamati dalla norma, ma i prezziari regionali sono utilizzabili solo per tipologie costruttive ordinarie e frequenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. era preclusa dalla presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata; non basta contestare l'apprezzamento delle prove o la loro attendibilità.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito, mediante la semplice contrapposizione della propria lettura delle risultanze istruttorie a quella adottata dal giudice di merito.
- Il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e, in presenza di doppia conforme, può risultare ulteriormente precluso.
- In materia tributaria, il giudicato esterno su un rapporto d'imposta periodica ha efficacia vincolante solo per fatti o rapporti aventi efficacia permanente o pluriennale, oppure per rapporti a esecuzione prolungata; non opera invece per situazioni suscettibili di variazione annuale.
- Quando il precedente giudicato abbia riguardato il medesimo bene e le medesime questioni fattuali, esso è opponibile anche al successore a titolo particolare che subentri nella posizione sostanziale già accertata.
- Nella determinazione della rendita catastale di immobili a destinazione speciale, i criteri tecnici e i prezziari ordinari possono essere disattesi se non rappresentano in modo affidabile il costo di opere caratterizzate da tecniche costruttive peculiari o da condizioni geomorfologiche specifiche.
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