Cassazione Penale, Ordinanza n. 17832/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per la violazione dell'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011, senza incidere sul merito della condanna già pronunciata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna per il reato di violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione. Ha dedotto tre motivi: il primo contestava la sussistenza del reato, sostenendo l'erroneità dell'accertamento circa l'assenza del sottoposto a casa al momento del controllo; il secondo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche; il terzo lamentava la mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva. La Corte ha ritenuto tutte le doglianze inammissibili perché integralmente di merito, reiterative di censure già proposte in appello e risolventesi in una diversa lettura delle risultanze istruttorie; ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva motivato adeguatamente sia sull'accertamento del fatto sia sul diniego delle attenuanti generiche e sulla non concedibilità della pena sostitutiva, con giudizio prognostico fondato sui criteri dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Costituisce la fattispecie incriminatrice contestata, relativa alla violazione degli obblighi e prescrizioni imposti dalla misura di prevenzione.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; lo stato di incensuratezza da solo non è sufficiente dopo la riforma del 2008.
Richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha rafforzato la necessità di elementi positivi per la concessione delle attenuanti generiche.
Norma di conversione del d.l. n. 92 del 2008, richiamata per la medesima riforma dell'art. 62-bis c.p.
quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati
La concessione della pena sostitutiva richiede un giudizio prognostico discrezionale del giudice, ancorato ai criteri dell'art. 133 c.p. e alla verifica dell'idoneità rieducativa e preventiva della misura.
Funge da parametro per la valutazione discrezionale sulla concedibilità della pena sostitutiva, considerando modalità del fatto e personalità del condannato.
art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
È richiamato quale causa ostativa da escludere tra le precondizioni per la sostituzione della pena detentiva.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio della condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa.
Norma implicita nel dispositivo relativo alle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una mera rilettura delle risultanze istruttorie o in censure di fatto già dedotte in appello e già adeguatamente vagliate dal giudice di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato dall'assenza di elementi di segno positivo; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a fondare la concessione della diminuente.
- La sostituzione della pena detentiva breve non costituisce un beneficio automatico, ma richiede un giudizio prognostico discrezionale del giudice, fondato sui criteri dell'art. 133 c.p. e orientato alla rieducazione del condannato e alla prevenzione della recidiva.
- Nel valutare l'applicazione di una pena sostitutiva, il giudice deve verificare le precondizioni di legge e può negare la sostituzione quando vi siano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute.
- Una motivazione di merito che dia conto dell'accertamento del fatto, del diniego delle attenuanti e dell'inadeguatezza della pena sostitutiva è insindacabile in cassazione se il ricorso mira solo a sovrapporre una diversa valutazione delle prove.
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