Cassazione Penale, Ordinanza n. 17670/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 20/05/2025. Dai passaggi riportati emerge che il primo motivo mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una lettura alternativa delle emergenze processuali, senza individuare specifici travisamenti di prova valorizzati dal giudice di merito. Il secondo motivo riguardava la determinazione del trattamento sanzionatorio, contestato dalla difesa nonostante la sentenza impugnata fosse motivata in modo ritenuto sufficiente e non illogico sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità, perché diretti a sollecitare un riesame del merito e comunque riferiti a profili già adeguatamente esaminati dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano estranei al sindacato di legittimità: il primo perché pretendeva una rivalutazione del compendio probatorio e non indicava specifici travisamenti, il secondo perché investiva il trattamento punitivo nonostante una motivazione di merito ritenuta sufficiente e non illogica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha applicato le statuizioni conseguenti all'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione delle fonti probatorie o una lettura alternativa delle risultanze processuali, salvo la specifica deduzione di un travisamento della prova rilevante e decisivo.
- La censura sulla motivazione è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando la sentenza impugnata risulti sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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