Cassazione Penale, Ordinanza n. 17686/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 9 maggio 2025. Dal testo emerge che i motivi erano quattro: i primi due riproponevano censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo efficace con la motivazione della sentenza impugnata; il terzo denunciava asseriti vizi motivazionali e violazioni processuali che la Corte di cassazione ha ritenuto smentiti dagli atti e dal contenuto del provvedimento; il quarto investiva la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto però sorretto da motivazione sufficiente e non illogica, quindi non sindacabile in sede di legittimità. Il testo non consente di individuare con certezza il reato contestato, poiché la sentenza riporta solo il giudizio di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano, per i primi due, meramente riproduttivi di doglianze già vagliate e correttamente respinte nel merito; per il terzo, manifestamente infondati perché smentiti dalla lettura degli atti e del provvedimento; per il quarto, inammissibili perché diretti a contestare il trattamento sanzionatorio in presenza di una motivazione adeguata e non illogica. Conseguentemente, ha applicato le statuizioni dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, seguono le statuizioni previste dalla norma.
Sez. 6, n. 1645 del 12/11/2019, Rv 278099-01
Richiamato come precedente conforme al principio applicato dalla Corte di merito nel respingere una doglianza difensiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste illogicità.
- Le doglianze che denunciano vizi di motivazione sono manifestamente infondate quando la sentenza impugnata contiene invece una motivazione esistente, lineare, coerente ed esauriente rispetto ai dati processuali.
- La deduzione di violazioni processuali è inammissibile quando risulta smentita dagli atti del procedimento e non si confronta con il reale contenuto del provvedimento impugnato.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; non è rivalutabile se la sentenza di merito offre una motivazione sufficiente e non illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17670/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17672/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17674/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17678/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17681/2026 del 18/05/2026
- ordinanza_penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17688/2026 del 18/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →