Cassazione Penale, Ordinanza n. 17678/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente richiama le statuizioni previste dall'art. 616 cod. proc. pen. per l'inammissibilità, senza ravvisare profili di merito idonei a mettere in discussione la decisione della Corte d'appello. La decisione impugnata resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proviene dalla Corte d'appello di Trieste. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, ma la Corte rileva che i motivi dedotti sono inammissibili. In particolare, il primo motivo concerneva l'applicazione della recidiva ed era stato proposto per la prima volta in sede di legittimità, quindi non essendo stato devoluto in appello non poteva essere esaminato. Il secondo motivo atteneva alla determinazione del trattamento punitivo: la Corte osserva che sul punto la sentenza di merito era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive, sicché la valutazione di merito non era censurabile in cassazione.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche e processuali previste dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotti per la prima volta motivi non devoluti al giudice di appello, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- La censura sulla determinazione del trattamento sanzionatorio non è ammissibile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e abbia dato conto delle deduzioni difensive.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già affrontato in modo adeguato i temi devoluti e non presenti vizi logici o giuridici rilevanti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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