Cassazione Penale, Ordinanza n. 17681/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che i motivi proponevano una rivalutazione del materiale probatorio, riproducevano doglianze già vagliate nei precedenti gradi di merito e contestavano valutazioni sulla pena e sulle circostanze già sorrette da motivazione adeguata e non illogica. Conseguentemente ha richiamato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per il caso di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 21/05/2025. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano quattro: il primo tendeva a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle fonti di prova, senza indicare specifici travisamenti rilevanti per il giudizio di legittimità; il secondo riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito; il terzo e il quarto censuravano il profilo circostanziale e il trattamento sanzionatorio, nonostante la motivazione della sentenza impugnata fosse ritenuta sufficiente e non illogica. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto se non si deduce uno specifico travisamento delle emergenze processuali rilevanti.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso meramente ripetitivi di censure già esaminate e confutate in appello con motivazione logica, puntuale e giuridicamente corretta.
- Le doglianze sulla determinazione delle circostanze e del trattamento sanzionatorio non sono scrutinabili in cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, si applicano le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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