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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17681/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che i motivi proponevano una rivalutazione del materiale probatorio, riproducevano doglianze già vagliate nei precedenti gradi di merito e contestavano valutazioni sulla pena e sulle circostanze già sorrette da motivazione adeguata e non illogica. Conseguentemente ha richiamato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per il caso di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 21/05/2025. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano quattro: il primo tendeva a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle fonti di prova, senza indicare specifici travisamenti rilevanti per il giudizio di legittimità; il secondo riproponeva censure già esaminate e disattese dai giudici di merito; il terzo e il quarto censuravano il profilo circostanziale e il trattamento sanzionatorio, nonostante la motivazione della sentenza impugnata fosse ritenuta sufficiente e non illogica. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto se non si deduce uno specifico travisamento delle emergenze processuali rilevanti.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso meramente ripetitivi di censure già esaminate e confutate in appello con motivazione logica, puntuale e giuridicamente corretta.
  • Le doglianze sulla determinazione delle circostanze e del trattamento sanzionatorio non sono scrutinabili in cassazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, si applicano le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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