Cassazione Penale, Ordinanza n. 17672/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di merito. Dai passaggi riportati emerge che i motivi erano quattro: con il primo e il terzo si chiedeva, in sostanza, una rivalutazione del materiale probatorio e una lettura alternativa delle fonti di prova, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; con il secondo si denunciavano un preteso difetto di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione, nonché una violazione di norme processuali, ma tali censure risultavano smentite dalla lettura della sentenza impugnata; con il quarto si contestava la determinazione del trattamento sanzionatorio, nonostante la motivazione sul punto fosse ritenuta sufficiente e non illogica. Il testo non consente di ricostruire il reato contestato in origine.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in parte diretti a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità se non attraverso la deduzione di specifici travisamenti, qui non dedotti; in parte manifestamente infondati, perché la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta esistente, lineare, coerente ed esauriente, oltre che non smentita dagli atti; e, quanto al trattamento punitivo, non censurabile in cassazione poiché sorretto da motivazione adeguata. All'inammissibilità è seguita l'applicazione delle conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma, inclusa la regolazione delle conseguenze economiche processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o una lettura alternativa delle prove, salvo che il ricorrente deduca specifici travisamenti di emergenze processuali effettivamente decisive.
- La censura di illogicità o contraddittorietà della motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata presenti una motivazione esistente, coerente e logicamente strutturata, con esauriente disamina dei dati processuali.
- Le doglianze sulla determinazione della pena non sono scrutinabili in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica sul trattamento sanzionatorio.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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