Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17672/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di merito. Dai passaggi riportati emerge che i motivi erano quattro: con il primo e il terzo si chiedeva, in sostanza, una rivalutazione del materiale probatorio e una lettura alternativa delle fonti di prova, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; con il secondo si denunciavano un preteso difetto di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione, nonché una violazione di norme processuali, ma tali censure risultavano smentite dalla lettura della sentenza impugnata; con il quarto si contestava la determinazione del trattamento sanzionatorio, nonostante la motivazione sul punto fosse ritenuta sufficiente e non illogica. Il testo non consente di ricostruire il reato contestato in origine.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in parte diretti a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità se non attraverso la deduzione di specifici travisamenti, qui non dedotti; in parte manifestamente infondati, perché la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta esistente, lineare, coerente ed esauriente, oltre che non smentita dagli atti; e, quanto al trattamento punitivo, non censurabile in cassazione poiché sorretto da motivazione adeguata. All'inammissibilità è seguita l'applicazione delle conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma, inclusa la regolazione delle conseguenze economiche processuali.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o una lettura alternativa delle prove, salvo che il ricorrente deduca specifici travisamenti di emergenze processuali effettivamente decisive.
  • La censura di illogicità o contraddittorietà della motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata presenti una motivazione esistente, coerente e logicamente strutturata, con esauriente disamina dei dati processuali.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena non sono scrutinabili in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica sul trattamento sanzionatorio.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.