Cassazione Penale, Ordinanza n. 17674/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'unico motivo non introduceva critiche nuove o decisive, ma riproponeva argomentazioni già disattese nel merito con motivazione adeguata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono seguite le statuizioni accessorie previste dalla legge per l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 25/03/2025. Dal testo emerge che il ricorso si fondava su un unico motivo, con cui venivano riproposte doglianze già dedotte in appello e già esaminate e respinte dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure fossero meramente riproduttive di profili già valutati, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze difensive, coerente con le emergenze processuali e priva di manifeste incongruenze logiche.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce accessorie previste dalla norma.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già proposte e già puntualmente disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
- La Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità quando la sentenza impugnata abbia affrontato le doglianze con argomenti giuridicamente corretti, logicamente coerenti e specificamente pertinenti alle deduzioni difensive.
- La mera reiterazione di contestazioni di merito, non accompagnata da specifici vizi della motivazione o da errori di diritto, non è sufficiente a fondare un valido motivo di ricorso per cassazione.
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