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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27478/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia origina da un'azione di responsabilità esercitata da una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa contro amministratori e sindaci succedutisi nel tempo, per asserite condotte illecite connesse a un complesso sistema di operazioni societarie e finanziarie finalizzate, secondo l'attrice, alla creazione di crediti d'imposta fittizi e all'evasione fiscale, con conseguente erosione del patrimonio sociale e danno ai creditori. In primo grado il tribunale aveva dichiarato alcuni convenuti responsabili e li aveva condannati al risarcimento in solido; la corte d'appello ha parzialmente riformato la decisione, limitando la condanna dell'odierno ricorrente alla concorrenza dell'importo specificamente indicato in citazione e riducendo le spese. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) nullità della citazione per insufficienza della descrizione degli addebiti, con violazione dell'art. 164 c.p.c.; 2) omessa pronuncia e erroneo assorbimento della prescrizione dell'azione sociale ex art. 2393 c.c. rispetto a quella dei creditori ex art. 2394 c.c.; 3) violazione delle norme sulla responsabilità civile e del combinato disposto con l'art. 416 c.p. per aver esteso la responsabilità anche a fatti precedenti o successivi alla carica di amministratore, ritenuti esecutivi del fine dell'associazione; 4) violazione degli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c. per essere chiamato a rispondere di danni riferibili a società nelle quali non aveva mai ricoperto la carica; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese nei confronti di litisconsorti costituiti in appello; 6) violazione degli artt. 2697, 1226 e 1223 c.c. per la liquidazione equitativa del danno in misura ritenuta eccessiva e non giustificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi privi di autosufficienza, di specificità o non decisivi, sottolineando che il ricorrente non ha adeguatamente riportato gli atti processuali e non ha confrontato in modo puntuale le censure con le rationes decidendi della sentenza impugnata. È stata quindi confermata la decisione della corte d'appello, che aveva già ridotto la condanna risarcitoria limitandola all'importo indicato per il ricorrente, ma il ricorso per cassazione non ha superato il vaglio di ammissibilità. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, perché gli intimati non si sono difesi.

Norme richiamate

  • art. 206 l.fall.

    richiamato come base normativa dell'azione di responsabilità esercitata dalla procedura concorsuale

  • art. 2393 c.c.

    azione sociale di responsabilità; la Corte richiama la distinzione rispetto all'azione dei creditori e rileva l'inammissibilità della censura sull'assorbimento

  • art. 2394 c.c.

    azione dei creditori sociali; la Corte dà rilievo al diverso dies a quo della prescrizione

  • art. 2394-bis c.c.

    richiamato tra le basi dell'azione di responsabilità proposta dalla procedura

  • art. 2407 c.c.

    richiamato tra le norme poste a fondamento dell'azione contro i sindaci

  • art. 2740 c.c.

    evocato per l'erosione della garanzia patrimoniale generica dei creditori

  • art. 164 c.p.c.

    invocato per la dedotta nullità della citazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza

  • art. 360 c.p.c.

    usato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità e l'onere di specificità dei motivi

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione

  • art. 2949 c.c.

    richiamato per la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nella censura sul nesso tra responsabilità civile e reato associativo

  • art. 416 c.p.

    richiamato con riferimento al reato associativo e agli effetti civili della condanna penale

  • artt. 2392 c.c.

    richiamati dal ricorrente nella doglianza sulla responsabilità degli amministratori

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese di lite nei confronti delle parti appellate costituite

  • artt. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova nella censura sulla liquidazione del danno

  • art. 1226 c.c.

    richiamato quale base della liquidazione equitativa del danno; la Corte conferma il principio che la liquidazione equitativa è ammessa quando sia impossibile la determinazione precisa

  • art. 1223 c.c.

    richiamato nella censura sulla quantificazione del danno

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo è indispensabile il rispetto dell'autosufficienza: il ricorrente deve trascrivere o indicare con precisione il contenuto dell'atto processuale assunto viziato, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La censura di omessa pronuncia non può essere formulata validamente se il capo dedotto è rimasto assorbito da una questione ritenuta preliminare e decisiva, salvo che il ricorrente contesti specificamente la ratio dell'assorbimento e la sua ricaduta sulla decisione.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, indicando la norma asseritamente violata e spiegando perché l'affermazione di diritto del giudice di merito sia incompatibile con il suo precetto; altrimenti il motivo è un non motivo.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che pretendano una nuova valutazione del fatto, delle prove o della ricostruzione delle condotte, poiché la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • La liquidazione equitativa del danno è legittima quando, per le peculiarità della fattispecie, non sia possibile una quantificazione esatta e il giudice di merito abbia spiegato le ragioni dell'impossibilità di una determinazione analitica; la censura deve colpire tale presupposto e non limitarsi a contestare in astratto il criterio adottato.
  • Le questioni nuove o non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che risultino dedotte nei gradi di merito e siano specificamente indicate nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriSindaci e revisoriSpese di liteImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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