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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04815/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale IRPEF 2014 emesso nei confronti di una socia di una s.r.l. a ristretta base partecipativa, sulla base del reddito di partecipazione ritenuto conseguito in conseguenza di un accertamento induttivo operato nei confronti della società. La contribuente aveva impugnato l’avviso a lei notificato in primo grado, ma l’Ufficio aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso perché notificato il 16.12.2019 in forma cartacea e non telematica. La CTP aveva rigettato il ricorso nel merito; in appello la CTR ha accolto l’eccezione dell’Agenzia e ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso, ritenendo che, dopo l’entrata in vigore della disciplina introdotta dal d.l. n. 119 del 2018, la notificazione degli atti del processo tributario dovesse avvenire esclusivamente in via telematica. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto violazione dell’art. 16-bis, comma 3-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 1 dello stesso decreto, agli artt. 156 e 159 c.p.c. e all’art. 1 delle preleggi, sostenendo che la notifica cartacea fosse solo una facoltà e che, comunque, il raggiungimento dello scopo dovesse sanare l’eventuale vizio; ha inoltre contestato il richiamo al d.m. n. 163 del 2013 come fonte di un obbligo non previsto dalla legge.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha interpretato la disciplina vigente dal 24.10.2018 nel senso che, per i processi tributari in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, la notificazione del ricorso deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Poiché il ricorso introduttivo era stato notificato nel dicembre 2019 in forma cartacea, la notifica era in contrasto con una previsione di norma primaria e non poteva essere sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR e condannando la ricorrente alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto dalla ricorrente come violazione di legge.

  • art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    "Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche"

    Per i processi soggetti alla previsione applicabile, impone la notificazione e il deposito esclusivamente telematici.

  • art. 16-bis, comma 3-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    Consente la notificazione cartacea solo per le controversie di valore fino a 3.000 euro, nelle quali è ammessa la difesa personale.

  • art. 16, comma 2, d.l. n. 119 del 2018

    "Le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi"

    La facoltà di usare il telematico/canali previsti dal d.m. n. 163 del 2013 opera nel perimetro della disciplina transitoria e del testo previgente dell’art. 16-bis.

  • d.m. n. 163 del 2013

    Indica le concrete modalità tecniche della notificazione telematica previste dalla norma primaria.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte esclude la sanatoria per raggiungimento dello scopo quando la forma telematica sia imposta espressamente da norma primaria.

  • art. 159 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la validità/sanabilità dell’atto notificato in forma non corretta.

  • art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale

    È richiamato dalla ricorrente per contestare la lettura della CTR rispetto al rapporto tra legge e regolamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, dopo l’entrata in vigore della disciplina che impone la modalità telematica, la notificazione del ricorso deve essere effettuata esclusivamente con tale mezzo quando la parte non è ammessa a stare in giudizio personalmente.
  • Quando una norma primaria prescrive espressamente una forma di notificazione, la sua inosservanza non può essere sanata per il solo fatto che l’atto abbia raggiunto il destinatario.
  • La disciplina del d.m. n. 163 del 2013 opera come regolazione tecnica attuativa delle modalità telematiche, ma non può ridurre o derogare all’obbligo posto dalla fonte legislativa.
  • La possibilità di notificazione cartacea richiamata dalla disciplina transitoria non si estende ai ricorsi notificati dopo l’entrata in vigore della modifica legislativa che rende obbligatoria la modalità telematica.
  • In presenza di un ricorso notificato in forma cartacea in violazione della disciplina telematica obbligatoria, l’atto introduttivo è inammissibile e la parte ricorrente soccombe anche sulle spese e sugli ulteriori oneri processuali previsti.
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Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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