Cassazione Civile, Ordinanza n. 17919/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una proposta di acquisto di immobile sottoscritta dal promissario acquirente e accettata dal promittente venditore. La proposta era subordinata alla concessione di un mutuo bancario in favore dell'acquirente. La mediatrice ha chiesto la provvigione sostenendo che l'affare si fosse concluso con l'accettazione della proposta e comunque che il diritto alla provvigione derivasse dalla clausola contrattuale, senza che rilevasse la mancata stipula del definitivo per la successiva rinuncia dell'acquirente dovuta, secondo la sua prospettazione, a problemi familiari. In appello sono stati rigettati i motivi della mediatrice: la Corte territoriale ha ritenuto non sorto il diritto alla provvigione perché la condizione sospensiva del mutuo non si era avverata e non poteva considerarsi avverata per fatto imputabile all'acquirente. Con il ricorso per cassazione la mediatrice ha dedotto: omesso esame di un punto decisivo; violazione degli artt. 1755 e 1757 c.c. per avere la Corte escluso la provvigione nonostante la conclusione dell'affare; violazione degli artt. 1351 e 1353 c.c. per non avere qualificato come concluso l'affare derivante dal cd. preliminare di preliminare e per avere ritenuto che l'acquirente avesse rinunciato alla condizione; violazione degli artt. 1355, 1358 e 1359 c.c. per non avere considerato avverata la condizione sospensiva a causa del comportamento dell'acquirente; violazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi quattro motivi fossero inammissibili perché, in parte, colpiti dalla preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; in parte diretti a contestare un vizio motivazionale non più configurabile nei termini prospettati; e, soprattutto, perché volti in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, senza censurare realmente la ratio decidendi. La Corte ha ribadito che il diritto del mediatore alla provvigione sorge solo quando l'affare sia concluso con un vincolo giuridico che abiliti le parti all'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. o al risarcimento del danno, non essendo sufficiente la sola sottoscrizione e accettazione di una proposta che integri soltanto un preliminare di preliminare. Inoltre, ha confermato che, in presenza di una condizione sospensiva relativa all'ottenimento del mutuo, l'art. 1757 c.c. differisce il sorgere della provvigione fino all'avveramento della condizione; la condizione era inoltre di tipo misto e l'art. 1359 c.c. non era invocabile sulla base di un semplice comportamento omissivo dell'acquirente, mancando la prova di una condotta dolosa o colposa volta a impedirne l'avveramento. Anche il quinto motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile, poiché la ricorrente era risultata totalmente soccombente nei gradi di merito e la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Indicato per l'applicazione ratione temporis del rito camerale.
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge solo quando l'affare sia concluso per effetto del suo intervento e il vincolo giuridico tra le parti sia idoneo a consentire l'esecuzione specifica del negozio o il risarcimento del danno.
Se la conclusione dell'affare è subordinata a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge solo al verificarsi della condizione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la conclusione di un vincolo preliminare; la Corte ha escluso che la sola proposta accettata basti a integrare la conclusione dell'affare ai fini della provvigione.
La condizione sospensiva non si considera avverata se non si verifica l'evento dedotto in condizione.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per l'avveramento fittizio della condizione.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha ritenuto configurata una violazione degli obblighi di comportarsi secondo buona fede nella pendenza della condizione in modo tale da incidere sul diritto alla provvigione.
L'avveramento fittizio della condizione richiede una condotta commissiva o omissiva dolosa o colposa diretta a impedirne l'avveramento; nel caso concreto la Corte ha escluso tale prova.
È richiamato come indice della conclusione dell'affare: il vincolo giuridico deve consentire alle parti di agire per l'esecuzione specifica.
La censura sulle spese è stata respinta perché la regolazione delle spese resta nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo i limiti di legge.
In presenza di doppia conforme è precluso il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve specificare la riferibilità delle censure alla ratio decidendi; la mancata specificazione comporta inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere usato per contestare la ricostruzione del fatto, ma solo per denunciare l'erronea interpretazione o sussunzione della norma astratta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Il ricorso è inammissibile quando le questioni sono già risolte in modo conforme alla giurisprudenza consolidata e non emergono elementi per mutare orientamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il diritto del mediatore alla provvigione presuppone la conclusione dell'affare, intesa come costituzione di un vincolo giuridico tra le parti tale da consentire l'azione per l'esecuzione specifica del contratto o per il risarcimento del danno; la sola proposta accettata non basta se non supera la soglia del semplice preliminare di preliminare.
- Quando l'affare è subordinato a condizione sospensiva relativa al mutuo dell'acquirente, il diritto alla provvigione del mediatore sorge solo al verificarsi della condizione; in mancanza, la provvigione non è dovuta.
- La condizione sospensiva collegata all'ottenimento del mutuo, quando dipende anche dalla collaborazione del promissario acquirente, ha natura mista: l'avveramento fittizio ex art. 1359 c.c. richiede la prova di un comportamento doloso o colposo diretto a impedirne l'avveramento, non essendo sufficiente il semplice mancato perfezionamento della pratica o una generica inerzia.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto l'apparente veste della violazione di legge o del vizio motivazionale; occorre censurare specificamente la ratio decidendi e, per il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., indicare un fatto storico decisivo realmente omesso.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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