Cassazione Civile, Ordinanza n. 35676/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mutuatario)
La controversia
Il mutuatario aveva stipulato nel 2008 un mutuo fondiario con tasso corrispettivo indicato come TAN del 5,700% e tasso di mora pari al TAN aumentato di un punto. A seguito di una perizia, sosteneva che: a) l'indice sintetico di costo/TAEG fosse stato erroneamente indicato e risultasse inferiore al costo reale del finanziamento; b) il tasso di mora pattuito fosse usurario perché superiore al tasso soglia; c) il piano di ammortamento c.d. alla francese celasse un anatocismo non pattuito. Chiedeva quindi l'accertamento della parziale nullità del contratto e la restituzione di quanto percepito in eccedenza, con varie domande subordinate di ricalcolo degli interessi e delle rate. In ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1284 c.c. e 116, 117, 121 e 124 t.u.b., sostenendo che l'erronea quantificazione dell'ISC/TAEG rendesse più oneroso il finanziamento e facesse scattare le sanzioni dell'art. 117 t.u.b.; con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. e delle norme antiusura, oltre a omesso esame di fatto decisivo, per non avere il giudice di merito verificato l'usurarietà degli interessi moratori confrontandoli con il tasso soglia.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non determini di per sé la maggiore onerosità del finanziamento né la nullità della clausola, ma solo una non corretta rappresentazione informativa del costo complessivo; tale violazione può rilevare, al più, sul piano della responsabilità risarcitoria, purché siano allegati e provati danno e nesso causale, circostanza non dedotta dal ricorrente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori e che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il tasso di mora pattuito superasse la soglia usuraria. La sentenza impugnata e l'ordinanza che l'aveva confermata sono state cassate limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
Indicato come base del ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello confermata in sede di filtro ex art. 348-bis c.p.c.
Richiamato quale causa dell'inammissibilità dell'appello e dell'ordinanza di conferma impugnata.
Censurato nel primo motivo in relazione alla disciplina degli interessi, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo quanto all'ISC/TAEG.
Richiamato nel primo motivo insieme agli altri parametri sulla valutazione della censura relativa all'ISC/TAEG.
L'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non integra clausola con tassi o condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati e non attiva la sostituzione automatica del comma 7; la tutela è solo risarcitoria se provato il danno.
Richiamato nel primo motivo insieme alle norme sul credito ai consumatori e alla trasparenza bancaria.
Ritenuto non applicabile al mutuo fondiario ipotecario in ragione dell'esclusione prevista dall'art. 122 t.u.b.
Escluso ratione temporis perché entrato in vigore solo dal 2010.
Esclude l'applicazione delle disposizioni sul credito ai consumatori ai finanziamenti destinati all'acquisto o conservazione di diritti su immobili e a quelli garantiti da ipoteca su beni immobili.
In caso di usurarietà del tasso pattuito, gli interessi usurari non sono dovuti; la Corte lo applica anche agli interessi moratori.
Richiamato insieme alla legge antiusura per la verifica dell'usurarietà degli interessi moratori.
Richiamato nel secondo motivo quale norma collegata al regime degli interessi nel rapporto bancario.
art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108
La disciplina antiusura si applica anche ai moratori; il tasso-soglia va ricostruito secondo i decreti ministeriali che rilevino il tasso medio praticato, con la maggiorazione media degli interessi moratori e il margine di tolleranza previsto dalla legge.
Richiamato dal ricorrente per denunciare un asserito anatocismo nel piano di ammortamento alla francese; la Corte non accoglie tale censura nel testo esaminato, perché il punto decisivo della decisione riguarda altro.
In caso di usura del tasso moratorio, gli interessi di mora non sono dovuti nella misura usuraria ma restano dovuti, nei limiti indicati dalla Corte, gli interessi corrispettivi leciti.
D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.)
Usato come quadro normativo per trasparenza bancaria e credito ai consumatori; la Corte precisa i limiti di applicazione delle norme invocate al mutuo fondiario ipotecario.
D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo)
artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1
Nei contratti con i consumatori, la tutela contro clausole usurarie o abusive può essere fatta valere secondo il codice del consumo, in alternativa all'altra tutela invocabile.
Direttiva 87/102/CE
Escludeva dal suo ambito i crediti destinati all'acquisto o conservazione di diritti su immobili; ciò conferma la non applicabilità della disciplina sul credito al consumo al mutuo ipotecario in esame.
Direttiva 2014/17/UE
Cita una disciplina successiva, non applicabile ratione temporis, che estende la tutela ai crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali.
Ha attuato la direttiva 2014/17/UE introducendo il capo I-bis sul credito immobiliare ai consumatori, ma non si applica ai fatti di causa.
Massime di principio
- L'erronea indicazione dell'ISC/TAEG in un contratto bancario non determina, di per sé, la nullità della clausola né comporta automaticamente l'applicazione del tasso sostitutivo previsto per l'assenza o nullità dell'indicazione; essa integra, al più, una violazione degli obblighi informativi della banca.
- Quando il finanziatore indica in modo inesatto il costo complessivo del credito, la tutela del cliente è di regola risarcitoria e richiede la prova del danno subito e del nesso causale con l'errata informazione, non essendo sufficiente la sola divergenza tra costo rappresentato e costo reale.
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; ai fini della verifica dell'usurarietà occorre confrontare il tasso moratorio pattuito con il tasso soglia ricavato secondo i decreti ministeriali e i criteri indicati dalla Corte.
- Se il tasso di mora supera la soglia usuraria, opera la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., con esclusione degli interessi usurari nella misura pattuita e applicazione del regime sostitutivo nei limiti compatibili con il rapporto.
- Le disposizioni sul credito ai consumatori non si applicano ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di diritti su immobili o garantiti da ipoteca su beni immobili, salvo le diverse discipline introdotte successivamente e solo per i rapporti ad esse temporalmente soggetti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35664/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35665/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35666/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35667/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35668/2023 del 21/12/2023
- ordinanza_civile · 21 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35669/2023 del 21/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →