Cassazione Civile, Ordinanza n. 10010/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia riguarda alcuni immobili rurali e l'area di sedime di una casa colonica, che secondo gli attori erano stati assegnati originariamente con patto di riservato dominio a un loro dante causa e che, dopo il pagamento integrale del prezzo, sarebbero dovuti essere trasferiti anche formalmente agli aventi causa. Il convenuto, che occupava e rivendicava il compendio, ha resistito alla domanda ex art. 2932 c.c. proposta dagli attori e ha spiegato domanda riconvenzionale di usucapione, sostenendo di possedere i beni da lungo tempo e che gli immobili non fossero stati correttamente inclusi nella dichiarazione di cessazione del vincolo di riservato dominio. In subordine ha chiesto un'indennità per i miglioramenti apportati al fondo. La Corte d'appello ha confermato il trasferimento a favore degli attori e ha respinto le domande riconvenzionali. Con il ricorso per cassazione il convenuto ha dedotto: 1) violazione delle norme sul patto di riservato dominio e sull'interpretazione del contratto, sostenendo che il dante causa era già proprietario dei beni e che gli eredi erano legittimati passivi rispetto alla usucapione; 2) omessa pronuncia sulla domanda di rettifica della dichiarazione di cessazione del riservato dominio; 3) erronea applicazione dell'art. 2932 c.c., assumendo che mancasse un preliminare e che l'immobile fosse già di proprietà del dante causa; 4) omesso esame di fatti decisivi sulla legittimazione passiva rispetto all'usucapione; 5) omesso esame di fatti decisivi sulla domanda subordinata di rimborso miglioramenti ex art. 1150 c.c.; 6) violazione della disciplina sulle spese, per avere liquidato un compenso separato per ciascun attore anziché un compenso unico maggiorabile per difesa di più soggetti aventi la stessa posizione processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché, sotto la veste della violazione dei canoni ermeneutici, mirava a una diversa ricostruzione dei fatti e del contratto, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello aveva implicitamente respinto la domanda di rettifica della dichiarazione di cessazione del riservato dominio, avendo affermato che il bene non poteva essere incluso in quella dichiarazione poiché apparteneva all'ente. Il terzo motivo è stato respinto in parte perché l'art. 2932 c.c. è applicabile non solo al preliminare, ma a qualunque ipotesi in cui sorga l'obbligo di prestare il consenso al trasferimento del diritto, e in parte inammissibile perché la censura sulla motivazione mirava a un riesame del merito e la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta costituzionalmente sufficiente. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per effetto della doppia conforme e per mancata indicazione della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile: pur essendo rilevato che la liquidazione delle spese non era perfettamente allineata al criterio del compenso unico aumentabile, la modifica non è stata disposta per divieto di reformatio in peius e per difetto di interesse del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto è applicabile non solo al preliminare non seguito dal definitivo, ma anche a qualunque altra fonte da cui sorga l'obbligo di prestare il consenso al trasferimento o alla costituzione di un diritto.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice, accogliendo la domanda principale incompatibile, respinge implicitamente la domanda subordinata o incompatibile della parte.
La violazione dei canoni ermeneutici va dedotta indicando specificamente le regole asseritamente violate e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato; non è consentita in cassazione la mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
In caso di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se le decisioni di primo e secondo grado si fondano sulle medesime ragioni di fatto.
Quando un avvocato assiste più soggetti con la stessa posizione processuale, il compenso è unico e può essere aumentato; tuttavia, in assenza di impugnazione incidentale e in presenza di liquidazione complessiva non più sfavorevole, non si modifica la statuizione per divieto di reformatio in peius.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 10, commi 1 e 2, l. 386/1976
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina della cessazione del riservato dominio e del trasferimento dei beni di riforma fondiaria.
art. 18 l. 230/1950
Richiamato dalla parte ricorrente come base per la cessazione del vincolo di destinazione e della indisponibilità dei beni dopo il pagamento del prezzo.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi del trasferimento della proprietà con il pagamento rateale del prezzo nel patto di riservato dominio.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della descrizione del contratto di vendita e della determinazione del compendio.
Richiamato con riguardo alla domanda subordinata di rimborso delle spese per miglioramenti apportati al bene.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018
La regola del compenso unico aumentabile per più assistiti con la stessa posizione processuale è applicabile ratione temporis, ma la sua correzione non è stata disposta nel caso concreto per il divieto di reformatio in peius.
Massime di principio
- L'azione ex art. 2932 c.c. non presuppone necessariamente un contratto preliminare: è esperibile ogni volta che, da un titolo negoziale o legale, derivi l'obbligo di prestare il consenso al trasferimento o alla costituzione di un diritto.
- La censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente le regole violate e il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato; non basta proporre una diversa lettura del contratto o dei fatti.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione sul capo principale rende logicamente incompatibile il rigetto della domanda subordinata, che può quindi ritenersi implicitamente respinta.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle rationes decidendi di fatto tra primo e secondo grado.
- La doglianza sulle spese di lite non può condurre a una statuizione più sfavorevole all'unico impugnante in assenza di impugnazione incidentale della controparte, per il divieto di reformatio in peius.
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