Cassazione Civile, Ordinanza n. 35463/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi nei confronti di due coniugi, in regime di comunione legale, per plusvalenza ritenuta imponibile derivante dalla vendita parziale di un terreno edificabile acquistato nel 1999 e rivenduto nel 2006. L'Ufficio ha imputato i proventi della cessione agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, ritenendo non dichiarata la plusvalenza. I contribuenti hanno impugnato gli atti deducendo: l'inesistenza, e non la nullità, della notificazione degli avvisi; l'erronea imputazione temporale dei corrispettivi, che sarebbero stati percepiti nel 2005 e quindi soggetti al principio di cassa in quell'anno; l'erronea declaratoria di inammissibilità di documenti che proverebbero i pagamenti nel 2005; la erronea ritenuta novità, in appello, della censura sull'indeterminatezza delle porzioni di terreno individuate negli avvisi.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla notificazione, osservando che la notifica dell'atto impositivo è condizione di efficacia e non elemento di esistenza dell'atto, e che, comunque, i contribuenti avevano avuto piena conoscenza degli avvisi e si erano difesi nel merito. Ha respinto anche la censura sulla imputazione temporale della plusvalenza, affermando che, nella cessione di terreno edificabile, il momento impositivo richiede il trasferimento del bene e che il pagamento avvenuto prima del definitivo non basta a far maturare la plusvalenza in assenza dell'effetto traslativo. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla produzione documentale, perché la CTR aveva considerato quei documenti irrilevanti e la doglianza non coglieva la ratio decidendi; inoltre, l'eventuale errore sulla data di produzione avrebbe semmai integrato un vizio revocatorio. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulla pretesa novità della censura relativa all'indeterminatezza delle particelle, per difetto di specificità e per mancata dimostrazione di come la questione fosse stata dedotta nei precedenti gradi. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.
Usato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude il vizio perché la censura non incide sulla ratio della decisione e la notificazione era comunque conosciuta dai contribuenti.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Richiamato per i motivi di violazione di legge in tema di tassazione della plusvalenza e di asserita novità della censura in appello.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Richiamato per i motivi di nullità della sentenza; la Corte rileva che la censura sulla documentazione non coglie la reale motivazione della CTR.
artt. 1, 3, 7, 67, comma primo, lett. b), e 68, comma settimo, lett. f), D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamati dai ricorrenti per sostenere l'erronea imputazione temporale del reddito; la Corte applica il principio secondo cui la plusvalenza da cessione di terreno edificabile si tassa con il trasferimento del bene, non solo con il pagamento del prezzo.
art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Invocato per censurare la gestione della prova documentale; la Corte ritiene però che la decisione di merito prescindesse dalla documentazione ritenuta irrilevante.
Richiamato in relazione alla valutazione della prova documentale; la censura è dichiarata inammissibile perché non colpisce la ratio decidendi.
Invocato contro la declaratoria di novità del motivo d'appello; la Corte dichiara inammissibile il motivo per difetto di specificità e di indicazione del pregresso sviluppo difensivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.
art. 81, primo comma, lett. b), D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato nella motivazione giurisprudenziale sull'imponibilità della plusvalenza da cessione di terreno edificabile.
art. 82, primo comma, D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato per affermare il principio di cassa, ma coordinato con l'effetto traslativo del definitivo ai fini della maturazione della plusvalenza.
Massime di principio
- Nella cessione onerosa di un terreno edificabile, la plusvalenza è soggetta al principio di cassa, ma il presupposto impositivo richiede anche il trasferimento del bene: il solo pagamento del prezzo in sede di preliminare non basta, se non si è prodotto l'effetto traslativo.
- La notificazione dell'atto impositivo tributario è una condizione di efficacia e non un requisito di esistenza dell'atto; la sua nullità o inesistenza non comporta automaticamente invalidità sostanziale se il contribuente abbia comunque avuto piena e tempestiva conoscenza dell'atto e abbia potuto difendersi.
- Nel ricorso per cassazione, la censura deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda sull'irrilevanza della prova o su altra autonoma ragione, la doglianza che presuppone una diversa motivazione è inammissibile.
- Le questioni introdotte in appello devono risultare specificamente dedotte e coltivate nei gradi di merito; in cassazione la deduzione di novità o di violazione dell'art. 345 c.p.c. richiede una puntuale ricostruzione del percorso processuale e della censura asseritamente nuova.
- L'eventuale contestazione sul momento della produzione documentale può integrare, a seconda dei casi, un vizio di percezione o revocatorio, ma non consente l'accoglimento del ricorso quando la decisione di merito prescinde comunque da quella prova.
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