Cassazione Civile, Ordinanza n. 22344/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dal transito di quattro lavoratori, già dipendenti ANAS e poi trasferiti nei ruoli del Ministero, i quali avevano chiesto di conservare, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.l. n. 98/2011, alcune voci retributive percepite presso l'ente di provenienza. I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto a mantenere il premio di produzione, l'indennità di funzione e l'indennità di rischio, da includere nell'assegno personale riassorbibile, mentre avevano escluso il valore corrispondente alla pregressa assicurazione sanitaria. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.l. n. 98/2011, degli artt. 85, 88 e 91 del CCNL ANAS 2002/2005, dell'art. 1, comma 226, della l. n. 266/2005, in combinato con l'art. 3, comma 57, della l. n. 537/1993 e con l'art. 3 Cost., sostenendo che premio di produzione, indennità di rischio e indennità di funzione appartengono alla 'retribuzione variabile' ex art. 77 del CCNL e quindi non possono concorrere alla base di calcolo dell'assegno personale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione data dalla Corte d'appello al combinato disposto dell'art. 36 del d.l. n. 98/2011 e dell'art. 77 del CCNL ANAS 2002/2005: la tutela della conservazione riguarda le voci del trattamento economico fondamentale e accessorio che, in concreto, presentino caratteri di fissità e continuità, secondo la disciplina specifica di ciascuna voce. La classificazione contrattuale in 'retribuzione fissa' e 'retribuzione variabile' non è di per sé decisiva per escludere la computabilità; occorre verificare la concreta disciplina della singola voce e, nel caso esaminato, il giudice di merito aveva accertato che le indennità in questione erano corrisposte in misura fissa e continuativa. Quanto alla dedotta violazione della disciplina contrattuale, il motivo è stato giudicato inammissibile perché il Ministero non aveva specificamente censurato la disciplina delle singole voci su cui la Corte territoriale aveva fondato la decisione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La garanzia di conservazione dell'assegno personale si estende alle voci retributive che, in concreto, abbiano carattere di fissità e continuità, richiamando la distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio nel pubblico impiego contrattualizzato.
Norma di conversione del d.l. n. 98/2011 richiamata come fonte del regime applicabile.
artt. 85, 88 e 91 CCNL ANAS 2002/2005
Richiamati dal ricorrente come disciplina delle voci retributive, ma non ritenuti decisivi per escludere la computabilità nell'assegno personale senza un esame della concreta regolazione delle singole indennità.
art. 1, comma 226, l. n. 266/2005
Norma invocata dal ricorrente nel quadro della disciplina economica del personale transitato.
art. 3, comma 57, l. n. 537/1993
Richiamata dal ricorrente in combinato con la normativa successiva sul trattamento economico del personale.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione del principio di uguaglianza, ma non accolto.
art. 77 CCNL ANAS 2002/2005
La distinzione interna tra 'retribuzione fissa' e 'retribuzione variabile' non è stata considerata dirimente; è necessario verificare se la singola voce sia fissa e continuativa in concreto.
Richiamato per ribadire la distinzione, nel pubblico impiego contrattualizzato, tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio.
art. 45, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
nel testo applicabile ratione temporis
Definisce il trattamento accessorio come correlato alla performance individuale, organizzativa o allo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose per la salute.
È il parametro processuale con cui è stato dedotto il motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Utilizzato per richiamare per relationem precedenti conformi della Corte.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della conservazione di emolumenti in caso di transito o riassetto del rapporto, non basta la classificazione formale della voce come 'variabile' o 'accessoria': occorre verificare in concreto se la singola voce presenti fissità e continuità secondo la disciplina contrattuale applicabile.
- La distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio è funzionale e sostanziale: il primo remunera la prestazione base del dipendente, mentre il secondo è normalmente collegato a performance, organizzazione o a condizioni di lavoro disagiate o rischiose; tuttavia, anche una voce accessoria può essere stabile e continuativa e quindi rilevare ai fini della tutela conservativa.
- Quando si censura in cassazione la qualificazione di singole voci retributive ai fini del loro computo in un assegno personale, non è sufficiente invocare in astratto la loro collocazione contrattuale: è necessario attaccare specificamente la disciplina concreta di ciascuna voce su cui il giudice di merito ha fondato l'accertamento.
- In tema di irriducibilità della retribuzione, la tutela opera solo se il dipendente dimostra che l'emolumento di cui chiede la conservazione è certo nell'an e nel quantum secondo la concreta disciplina del rapporto.
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