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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00047/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della proprietaria di un terreno per il pagamento del compenso residuo dovuto a un ingegnere per attività di progettazione e cura della pratica edilizia relativa a un complesso immobiliare da realizzare sul terreno stesso. La debitrice proponeva opposizione sostenendo di non avere mai conferito alcun incarico professionale all'ingegnere, affermando invece di avere incaricato una ditta edilizia facente capo al marito, la quale si sarebbe avvalsa autonomamente di tecnici esterni; contestava inoltre la ricostruzione probatoria del Tribunale, la valorizzazione di documenti firmati come committente, della comunicazione di revoca dell'incarico e di una testimonianza ritenuta decisiva, nonché il mancato rilievo di precedenti giudizi penali che, a suo dire, avrebbero confermato l'assenza di un rapporto diretto tra lei e il professionista. Con il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: i primi quattro contro la sentenza di primo grado, deducendo violazioni dell'onere della prova, degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e delle regole sul valore probatorio delle risultanze documentali, testimoniali e penali; il quinto contro l'ordinanza della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c., lamentando che il giudice di secondo grado avesse ignorato la sopravvenuta produzione di una sentenza penale d'appello, ritenuta decisiva perché contenente accertamenti sul rapporto contrattuale e idonea a rendere necessaria una valutazione in appello, in quanto fatto sopravvenuto non esaminabile dal primo giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso, ritenendo che l'ordinanza della corte d'appello di Bologna avesse illegittimamente dichiarato inammissibile l'appello senza valutare la rilevanza di un documento sopravvenuto prodotto in secondo grado, costituito dalla sentenza penale di appello invocata dalla parte appellante. In applicazione del principio per cui l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. non può chiudere il secondo grado quando l'appello introduce fatti sopravvenuti o ius superveniens che il primo giudice non poteva esaminare, la Corte ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Bologna in diversa composizione, affinché esamini l'appello e valuti preliminarmente ammissibilità e rilevanza dei documenti prodotti. L'accoglimento del quinto motivo ha determinato l'assorbimento dei primi quattro motivi, diretti contro la sentenza di primo grado. Le spese del giudizio di legittimità e del primo appello sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere probatorio, invocata dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato solo nella narrativa della lite come base della domanda di condanna per lite temeraria proposta in primo grado.

  • art. 393 c.p.

    Citato in relazione al procedimento penale richiamato dalla parte, quale reato per cui il professionista era stato condannato.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Norma posta a fondamento dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per delimitare l'impugnabilità in cassazione della sentenza di primo grado quando sia intervenuta un'ordinanza di inammissibilità dell'appello.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato per affermare l'autonoma ricorribilità dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. per vizi propri, incluse le ipotesi in cui l'appello deduca fatti sopravvenuti.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per censurare la valutazione del materiale probatorio da parte dei giudici di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare l'apprezzamento delle prove documentali e testimoniali.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro del vizio di motivazione/nullità della sentenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Richiamato nella parte narrativa per descrivere un successivo rimedio penale dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. non è legittima quando l'impugnazione introduce fatti sopravvenuti rispetto alla sentenza di primo grado o uno ius superveniens che il primo giudice non poteva valutare, perché tali questioni devono essere esaminate in appello.
  • Quando il giudice d'appello dichiara l'inammissibilità del gravame senza prendere posizione sulla rilevanza di documenti sopravvenuti decisivi prodotti dall'appellante, l'ordinanza è viziata e va cassata con rinvio.
  • La produzione di una sentenza successiva o di altro documento sopravvenuto può incidere sull'esito dell'impugnazione solo se il giudice ne valuti ammissibilità e pertinenza rispetto al thema decidendum; il mero richiamo formale al suo deposito non basta a integrare una decisione corretta.
  • Se viene accolto il motivo che investe l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, restano assorbite le censure formulate contro la sentenza di primo grado, poiché deve prima essere riaperto il giudizio di secondo grado.
  • L'autonoma ricorribilità ex art. 111, comma 7, Cost. dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. opera per i vizi propri del provvedimento di appello, specialmente quando l'errore denunciato riguarda la mancata considerazione di fatti o documenti che il primo giudice, per ragioni cronologiche, non poteva esaminare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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