Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1000/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del giudizio di non ammissione del ricorrente all’espletamento della fase orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2024, reso noto mediante caricamento nell’apposito portale telematico e mediante comunicazione a mezzo p.e.c. di data 10.4.2025; del verbale del 30.1.2025 della Corte d’Appello di Milano, Commissione Esami di Avvocato, Sottocommissione n. 4, nella parte in cui è attribuito all’elaborato del ricorrente un punteggio (insufficiente) pari a 15/30; ove occorra e per quanto di interesse, dell’elenco degli ammessi alla prova orale, nella parte in cui non include il ricorrente, della comunicazione caricata sulla pagina web riservata con la quale sono stati comunicati il voto della prima prova e il giudizio di non ammissione e di tutti gli atti, valutazioni e attività, ancorché non conosciuti, relativi alla correzione dell’elaborato del ricorrente.

Giustizia amministrativa202506235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, con attribuzione di 15/30 alla prova scritta di diritto penale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione alla prova orale e il verbale della sottocommissione nella parte relativa all'attribuzione del voto di 15/30. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 97 Cost., degli artt. 1 e 3 l. 241/1990 e dell'art. 46 l. 247/2012, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che il voto numerico non fosse sufficiente e che l'elaborato meritasse un giudizio almeno sufficiente, anche alla luce di una valutazione pro veritate e del raffronto con altri elaborati ritenuti positivamente valutati. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 46 l. 247/2012 ed eccesso di potere per travisamento, carenza dei presupposti e di istruttoria, violazione dei criteri di valutazione, irragionevolezza e illogicità manifesta, sostenendo che la sottocommissione avesse recepito i criteri fissati dalla commissione centrale ma non li avesse correttamente applicati. Con il terzo motivo ha denunciato carenza di istruttoria e violazione dei principi di trasparenza e buon andamento, rilevando che la correzione di quindici elaborati si era svolta in circa cinque ore, con un tempo medio di circa venti minuti per elaborato. Nel merito, il ricorrente ha sostenuto che il proprio atto di appello avesse correttamente affrontato la qualificazione giuridica della condotta, l'errore sul fatto e le aggravanti dell'omicidio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha compensato le spese. Ha anzitutto ritenuto inapplicabile alla sessione d'esame controversa l'art. 46 l. 247/2012, poiché la disciplina transitoria dell'art. 49 della stessa legge, come modificata dall'art. 10 del d.l. 202/2024, convertito dalla l. 15/2025, mantiene per tredici anni dall'entrata in vigore della legge forense l'applicazione delle norme previgenti. Ha quindi applicato il consolidato principio secondo cui, nelle procedure di abilitazione forense soggette alla disciplina transitoria, il voto numerico, attribuito in base a criteri predeterminati, è sufficiente a motivare il giudizio di inidoneità e non richiede spiegazioni ulteriori. Il Collegio ha comunque esaminato la concreta valutazione dell'elaborato, ritenendo non persuasiva la consulenza di parte. Ha rilevato errori e lacune nella qualificazione della condotta: il candidato aveva indicato le lesioni dolose, mentre l'inquadramento corretto avrebbe richiesto l'analisi delle lesioni colpose quale antecedente dell'omicidio colposo; non aveva adeguatamente distinto la condotta lesiva dallo schiaffo, l'errore della madre sulla morte del bambino e la successiva condotta causativa dell'asfissia; non aveva approfondito la colpa nella condotta originaria né l'assenza di crudeltà e di futili motivi. Tali carenze incidevano sulla capacità di risolvere concretamente i problemi giuridici e sulla conoscenza dei fondamenti degli istituti pertinenti, in coerenza con i criteri previamente fissati dalla commissione. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento: il raffronto atomistico tra singoli passaggi di elaborati diversi non consente di dimostrare l'illegittimità della valutazione, che deve riguardare lo svolgimento complessivo; inoltre, il ricorrente non aveva provato l'identità del proprio elaborato con quello indicato né chiarito se quest'ultimo fosse stato corretto dalla medesima sottocommissione. Il mero tempo medio di correzione non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare una carenza di istruttoria o l'illegittimità del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il ricorrente lo ha richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il ricorso non ha dimostrato la loro violazione.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Invocati con riguardo ai principi generali dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione; il giudice ha ritenuto sufficiente il voto numerico nel regime applicabile.

  • art. 46 l. 247/2012

    La disciplina è stata ritenuta non applicabile alla sessione controversa per effetto della disciplina transitoria dell'art. 49 l. 247/2012.

  • art. 49 l. 247/2012

    “per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”

    La norma transitoria mantiene, per il periodo indicato, l'applicazione delle norme previgenti all'esame di abilitazione forense, comprese le modalità delle prove.

  • art. 10, comma 2-ter, d.l. 202/2024, convertito dalla l. 15/2025

    “all'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “tredici anni””

    Ha prorogato da dodici a tredici anni la durata della disciplina transitoria prevista dall'art. 49 l. 247/2012.

  • artt. 582 e 583 c.p.

    Richiamati dal giudice per evidenziare che l'elaborato avrebbe dovuto esaminare la qualificazione della condotta originaria in termini di lesioni personali, quale antecedente della successiva valutazione colposa.

  • art. 590 c.p.

    Indicato dal giudice come riferimento per la corretta qualificazione delle lesioni personali colpose conseguenti alla condotta originaria.

  • artt. 61, n. 1, 5 e 11, 575 e 577 c.p.

    Norme incriminatrici e circostanziali presenti nella traccia d'esame; il giudice le considera nell'ambito delle carenze di analisi delle aggravanti e della qualificazione complessiva della condotta.

Massime di principio

  • Nelle procedure di abilitazione forense soggette alla disciplina transitoria dell'art. 49 l. 247/2012, il giudizio di inidoneità alla prova scritta è adeguatamente motivato dall'attribuzione di un voto numerico, purché il voto sia espresso in applicazione di criteri di valutazione predeterminati; non è necessaria un'ulteriore motivazione analitica.
  • La disciplina transitoria dell'art. 49 l. 247/2012, nella versione prorogata a tredici anni, esclude per il periodo previsto l'applicazione della disciplina dell'art. 46 della medesima legge alle modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione forense.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione tecnico-discrezionale di una commissione d'esame non può sostituire il giudizio della commissione con quello di un consulente di parte e richiede la dimostrazione di errori, travisamenti, illogicità o violazioni dei criteri di valutazione.
  • La disparità di trattamento nella valutazione di elaborati d'esame non può essere dimostrata mediante il raffronto atomistico di singoli passaggi: occorre considerare la coerenza e l'incidenza dell'errore nello svolgimento complessivo della traccia e dimostrare l'effettiva comparabilità degli elaborati, anche quanto alla sottocommissione che li ha corretti.
  • Il mero dato del tempo medio impiegato dalla commissione per la correzione degli elaborati non dimostra, di per sé, un difetto di istruttoria né l'illegittimità del giudizio di inidoneità.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazione
RamiProfessioni e ordini professionali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.