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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28177/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dall’annullamento, in appello, del licenziamento intimato a un lavoratore imbarcato su una nave, ritenuto privo di forma scritta, con reintegrazione e condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18 St. lav. e dei contributi. La Corte d’appello ha ritenuto che il rapporto di lavoro, inizialmente in capo a un diverso soggetto proprietario della nave, fosse poi passato alla società ricorrente quale nuova proprietaria e, in difetto di dichiarazione di armatore, ha applicato la presunzione che il proprietario fosse anche armatore e quindi datore di lavoro. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) omesso esame di documenti decisivi e violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte ignorato elementi che avrebbero escluso la qualifica di armatore; (2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 265 e 272 c.n., sostenendo che non poteva essere considerata armatrice perché la nave non era mai stata da lei esercita e che risultava prova contraria circa la separazione tra proprietà e armatrice; (3) omessa applicazione di norme del codice della navigazione sulla dismissione della bandiera, la vendita della nave e la locazione a scafo nudo, deducendo che la nave aveva perso la nazionalità italiana prima della vendita e che un contratto di bareboat avrebbe trasferito la qualità di armatore al conduttore; (4) violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., censurando il rilievo di mancanza di data certa del contratto di locazione a scafo nudo; (5) violazione dell’art. 18 St. lav. e delle norme sull’onere probatorio, assumendo di non poter provare il requisito dimensionale e lamentando il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e perché non sussisteva la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c.; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti a rivalutazioni di fatto e comunque non decisivi rispetto alla ratio della decisione d’appello; ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché richiedeva un accertamento di fatto precluso al giudice di legittimità e perché la motivazione della sentenza impugnata si reggeva anche su una ratio autonoma non censurata; ha respinto il quinto motivo, rilevando che la censura non individuava una violazione di legge, ma contestava un apprezzamento di fatto e che, in assenza di specifiche piste probatorie e di puntuale richiesta, il giudice di merito non era tenuto ad attivare poteri istruttori officiosi. Nulla sulle spese, perché il lavoratore è rimasto intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o abbia tratto da una fonte di prova un’informazione incompatibile con quel mezzo; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    I motivi formulati come violazione di legge non possono essere usati per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove.

  • art. 265 c.n.

    Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.

    In mancanza di dichiarazione di armatore, opera la presunzione che il proprietario sia armatore fino a prova contraria.

  • art. 272 c.n.

    in mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria

    La presunzione legale opera a favore dell’individuazione del proprietario come armatore se non sia stata pubblicamente resa la dichiarazione di armatore.

  • art. 156, comma 9, c.n.

    Il ricorso invoca la disciplina sulla cancellazione della nave dai registri e sulla dismissione della bandiera, ma la Corte osserva che la censura non scalfisce la ratio della decisione impugnata e comunque si fonda su profili di fatto non sindacabili in cassazione.

  • art. 343 c.n.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la risoluzione del rapporto per perdita della nazionalità della nave; la censura è dichiarata inammissibile perché attiene al fatto e non coglie la ratio decidendi.

  • art. 347 c.n.

    Richiamato dalla ricorrente in collegamento alla dismissione della bandiera e alla cessazione del rapporto; la Corte non entra nel merito per carenza di autosufficienza e decisività.

  • art. 376 c.n.

    Invocato per sostenere che la proprietà della nave non avrebbe comportato il subentro nella qualità di armatore in presenza di locazione a scafo nudo; la censura è ritenuta inammissibile perché fattuale.

  • art. 379 c.n.

    Richiamato per contestare il subentro dell’armatore; la Corte lo considera nell’ambito di doglianze di fatto non scrutinabili.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970

    Nella sentenza d’appello era stata applicata la tutela reintegratoria con indennità risarcitoria fino a dodici mensilità e versamento dei contributi; la cassazione non modifica tale statuizione perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Il datore di lavoro deve provare l’insussistenza del requisito dimensionale ostativo alla tutela reale; la censura della società è respinta perché in concreto attacca l’apprezzamento di fatto e non la regola di riparto dell’onere probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nelle censure della ricorrente, ma la Corte rileva che esse non evidenziano un vero vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia, bensì una contestazione sul merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove; la Corte lo ritiene inidoneo a trasformare la critica al merito in vizio di legittimità.

  • art. 420 c.p.c.

    Invocato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto attivare poteri officiosi; la Corte replica che ciò richiede una pista probatoria qualificata e una specifica richiesta, qui mancanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di dovutezza.

Massime di principio

  • In cassazione, il vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se la decisione di merito si fonda su prove inesistenti o su un’erronea utilizzazione di una fonte probatoria; non è sufficiente censurare la valutazione del materiale istruttorio.
  • I motivi di ricorso formalmente prospettati come violazione di legge sono inammissibili quando, in realtà, chiedono una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
  • Chi contesta la ratio decidendi fondata su una presunzione legale deve censurare specificamente la regola applicata e il suo concreto funzionamento; la mera riproposizione di fatti alternativi non è sufficiente.
  • Le censure che presuppongono accertamenti di fatto, come la verifica della data certa di un contratto o la ricostruzione cronologica di eventi documentali, esulano dal sindacato di legittimità se non dedotte nei limiti consentiti.
  • Nel rito del lavoro, il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica una pista probatoria qualificata, decisiva e specificamente sollecitata nel giudizio di merito.
  • In tema di tutela reale contro il licenziamento illegittimo, il datore di lavoro ha l’onere di provare l’insussistenza del requisito dimensionale che la esclude; tuttavia, la contestazione del modo in cui il giudice ha apprezzato le prove non integra di per sé violazione dell’art. 2697 c.c.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProprietà
RamiLavoroProcesso civileDiritti reali
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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