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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28183/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio della gestione del servizio regionale di emergenza sanitaria 118 in Sicilia da una società che lo gestiva in precedenza a una nuova società consortile. Un ex dipendente della precedente società, licenziato all'esito di una procedura di mobilità, aveva chiesto di accertare che il passaggio del servizio integrasse un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., con conseguente illegittimità del licenziamento e prosecuzione del rapporto alle dipendenze della società subentrante, con le tutele dell'art. 18 l. 300/1970. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo sussistente l'identità del complesso aziendale trasferito. La società subentrante ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., dell'art. 31 d.lgs. 165/2001, della direttiva 2001/23/CE e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse confuso il mero passaggio del servizio con il trasferimento d'azienda; con il secondo ha dedotto omesso esame dell'accordo sindacale del 15 marzo 2010. In via preliminare il resistente aveva chiesto di qualificare come inesistente, e non solo nulla, la notifica del ricorso, ma la Corte ha escluso tale tesi e ha ritenuto sanabile il vizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto valida, perché solo nulla e non inesistente, la notificazione del ricorso, già rinnovata su ordine della Corte. Nel merito ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo, perché la sentenza impugnata aveva erroneamente sussunto i fatti nella disciplina del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. senza accertare i presupposti richiesti dalla legge. Richiamando la propria giurisprudenza sulla vicenda del servizio 118 siciliano, la Corte ha affermato che la mera successione nella gestione di un servizio non comporta automaticamente trasferimento d'azienda: occorre il passaggio di un complesso organizzato di beni o di elementi idonei a conferire autonomia operativa. Nel caso concreto, la disponibilità delle ambulanze mediante leasing e la nuova organizzazione aziendale della subentrante spezzavano la continuità aziendale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda del lavoratore. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    si applica solo quando vi sia trasferimento di un complesso aziendale organizzato, con immutata organizzazione e subentro nella gestione dei beni aziendali; il mero passaggio del servizio non basta

  • art. 18 legge n. 300/1970

    richiamato quale tutela conseguente all'illegittimità del licenziamento dedotta dal lavoratore

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    invocato nel motivo di ricorso, ma ritenuto non decisivo rispetto alla necessità di accertare in concreto il trasferimento d'azienda

  • Direttiva 2001/23/CE

    richiamata per escludere che la disciplina eurounitaria imponga di estendere la tutela oltre l'ipotesi del trasferimento d'azienda

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    invocato per il dedotto omesso esame dell'accordo sindacale del 15 marzo 2010

  • art. 291 c.p.c.

    la rinnovazione della notificazione ordinata dal giudice sana con efficacia ex tunc il vizio di nullità della prima notifica

  • art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276 del 2003

    richiamato come disposizione che osta al trasferimento automatico dei lavoratori in ipotesi di successione nell'appalto, in assenza di trasferimento di azienda

Massime di principio

  • La mera successione nella gestione di un servizio o di un appalto non integra di per sé trasferimento d'azienda: occorre verificare in concreto il passaggio di un complesso organizzato di beni o di elementi immateriali idonei a garantire autonomia operativa.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., il giudice deve accertare la continuità funzionale dell'organizzazione aziendale e non confondere il passaggio del servizio con il trasferimento dell'impresa.
  • In caso di successione nell'appalto, il trasferimento automatico dei lavoratori all'impresa subentrante non discende dalla sola successione contrattuale, ma richiede la prova di un effettivo trasferimento di azienda o di ramo autonomo.
  • Un vizio relativo alla notificazione del ricorso per cassazione è, di regola, una nullità sanabile con rinnovazione ex art. 291 c.p.c. quando l'atto resti riconoscibile e collegato al destinatario; l'inesistenza ricorre solo in ipotesi estreme di totale mancanza degli elementi essenziali della notificazione.
  • Quando la Cassazione accoglie il ricorso per errore di sussunzione e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniNotificazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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