Cassazione Civile, Ordinanza n. 28179/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'omessa graduazione/pesatura delle funzioni dirigenziali nell'ambito della dirigenza medica del servizio sanitario pubblico. Un dirigente medico, titolare di incarico professionale di alta specializzazione ex art. 27, lett. c), del CCNL 8 giugno 2000, ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno per non avere percepito la componente variabile della retribuzione di posizione, che assumeva dipendere dal mancato completamento della procedura di graduazione degli incarichi. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato la decisione. L'Azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda fosse in realtà diretta al pagamento della retribuzione e non al risarcimento per omessa graduazione; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che alcune delibere sulla graduazione degli incarichi non fossero state contestate e che la Corte territoriale avesse sostituito la propria valutazione a quella delle parti; 3) violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., per avere il giudice liquidato il danno in via equitativa assumendolo in re ipsa e senza prova del pregiudizio economico. La Corte di cassazione richiama un precedente recente su fattispecie analoga e ribadisce che la P.A. è tenuta ad avviare e completare, secondo correttezza e buona fede, il procedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali; che la violazione di tale obbligo legittima solo una domanda risarcitoria da perdita di chance, non una domanda di adempimento; e che il danno da perdita di chance può essere provato anche per presunzioni e liquidato equitativamente, purché la motivazione dia conto del percorso logico seguito. La Corte rileva inoltre che la domanda introduttiva era effettivamente risarcitoria e che le censure sulla valutazione delle prove miravano in realtà a un riesame del merito, inammissibile in cassazione. Viene anche precisato che la questione della compensatio lucri cum damno non era stata specificamente devoluta in ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Azienda sanitaria provinciale. Ha ritenuto infondato il motivo sull'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., perché dagli atti emergeva che il dirigente aveva introdotto un'azione risarcitoria per la mancata graduazione delle funzioni e non una mera domanda di pagamento della retribuzione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e delle delibere già esaminate dal giudice di merito, senza configurare un vero omesso esame di fatto decisivo né una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nel senso ammissibile in cassazione. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la liquidazione equitativa del danno da perdita di chance era stata motivata con riferimento a un criterio razionale, valorizzando il riconoscimento provvisorio di un importo forfetario in una delibera aziendale; pertanto non era sindacabile in sede di legittimità. L'Azienda è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 27, lett. c), CCNL 8 giugno 2000
incarico professionale di alta specializzazione
La previsione contrattuale è richiamata come base dell'incarico dirigenziale del medico e del sistema di graduazione delle funzioni cui si ricollega la componente variabile della retribuzione di posizione.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la domanda introduttiva era effettivamente risarcitoria e includeva il mancato tempestivo compimento della graduazione.
La censura è inammissibile quando mira, sotto veste di violazione di legge processuale, a ottenere una diversa valutazione delle prove.
La violazione è configurabile solo nei limiti propri dell'uso illegittimo delle prove legali o della decisione fondata su prove non dedotte, non per contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito.
Il motivo non può essere usato per reintrodurre un vizio motivazionale non più deducibile o per mascherare una richiesta di riesame del merito.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per critica alla valutazione delle risultanze istruttorie.
È legittima la liquidazione equitativa del danno, purché il giudice dia conto di un percorso logico razionale e di elementi fattuali apprezzabili.
Richiamato quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno risarcibile in ambito extracontrattuale o da inadempimento.
La Corte richiama per relationem i principi già affermati in precedente decisione analoga.
L'omessa specifica formulazione del motivo sulla compensatio lucri cum damno preclude ogni pronuncia della Corte sul punto.
Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per gli oneri di specificazione e deposito del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
È richiamata quale norma di modifica dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella dirigenza medica del servizio sanitario pubblico la P.A. ha l'obbligo di avviare e completare il procedimento di graduazione/pesatura degli incarichi dirigenziali secondo correttezza e buona fede; la mancata conclusione della procedura non elimina di per sé l'obbligo stesso.
- Se l'amministrazione omette la graduazione delle funzioni, il dirigente non può chiedere l'adempimento della procedura come tale, ma può agire per il risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la componente variabile della retribuzione di posizione.
- Nel giudizio risarcitorio il dirigente deve allegare il titolo del proprio diritto e l'inadempimento dell'amministrazione; grava invece sull'ente pubblico la prova dei fatti estintivi, impeditivi o della non imputabilità dell'inadempimento.
- Il danno da perdita di chance può essere provato anche tramite presunzioni e criteri probabilistici, purché siano allegati una plausibile occasione perduta, il vantaggio sperato e il nesso causale secondo regolarità causale.
- La liquidazione equitativa del danno è legittima se il giudice esplicita un iter logico coerente e fonda la stima su elementi concreti del caso, senza che la Cassazione possa sostituirsi al merito nella valutazione del quantum.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e il vizio di omesso esame di fatto decisivo non possono essere invocati per ottenere una nuova valutazione delle prove o per censurare il prudente apprezzamento del giudice di merito.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti e il loro profilo probatorio, non la qualificazione giuridica della domanda né la valutazione delle prove da parte del giudice.
- Le questioni non dedotte con specifico motivo di ricorso restano precluse al sindacato di legittimità.
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