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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28156/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro dirigenziale nel servizio sanitario nazionale. Quattro dirigenti medici avevano ottenuto in appello la riforma della sentenza di primo grado e la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata graduazione delle funzioni dirigenziali, omissione che aveva impedito la corresponsione della componente variabile dell'indennità di posizione. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel testo disponibile non ne sono specificati i contenuti. Prima della decisione nel merito, la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore e dal legale rappresentante, chiedendo l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso era rituale perché formulata nelle forme prescritte dall'art. 390 c.p.c., come riformulato dal d.lgs. n. 149/2022. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese per mancata costituzione degli intimati e ha affermato che non ricorrevano i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo in caso di rigetto, improcedibilità o originaria inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    è richiamato solo per dare atto delle conclusioni del Pubblico Ministero; nessuna specifica regula iuris viene tratta sul punto

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è valida perché effettuata nelle forme prescritte dal testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022

  • art. 391 c.p.c.

    alla rinuncia rituale consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il contributo unificato aggiuntivo non si applica nei casi di estinzione; opera solo per rigetto, improcedibilità o originaria inammissibilità del ricorso

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    viene menzionato come fonte della riformulazione dell'art. 390 c.p.c.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta dal difensore e dalla parte nelle forme prescritte, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia rituale, non vi è luogo a provvedere sulle spese se le parti intimate non si sono costituite.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto, l'improcedibilità o l'inammissibilità originaria del ricorso non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia.
  • Quando la parte ricorrente rinuncia validamente all'impugnazione, la Corte non decide sul merito delle censure proposte e si limita a prendere atto dell'effetto estintivo.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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