Cassazione Civile, Ordinanza n. 28186/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro sorto nell'ambito di un appalto di pulizia dei convogli ferroviari poi ceduto/subentrato a una diversa società. Il lavoratore aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna solidale della società datrice e del committente al pagamento di una somma a titolo di importo una tantum per vacanza contrattuale, prevista dal CCNL Mobilità. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, l'erroneità della declaratoria di competenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, perché il lavoratore non avrebbe provato un valido collegamento territoriale ai sensi dell'art. 413 c.p.c. e la controparte non avrebbe potuto essere onerata di contestare la struttura aziendale dedotta; dall'altro, l'erronea interpretazione della disciplina collettiva, sostenendo che l'una tantum dovesse essere riproporzionata ai soli mesi di servizio effettivamente prestati alle sue dipendenze e non gravare integralmente su di essa anche per il periodo in cui il lavoratore aveva operato per precedenti appaltatrici, in assenza di una specifica previsione negoziale che imponesse tale onere al datore in carica al momento del rinnovo contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo corretta la competenza territoriale del giudice adito, poiché la nozione di dipendenza aziendale è elastica e nel caso concreto la società non aveva contestato efficacemente l'allegazione del lavoratore circa la prestazione svolta presso la sede di Reggio Calabria, sede dotata di strumenti e di un responsabile collegato con la sede centrale. Ha invece accolto il secondo motivo, aderendo all'orientamento già formato su casi analoghi: l'indennità una tantum per vacanza contrattuale ha funzione di parziale recupero del potere d'acquisto nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo ed è correlata alla prestazione lavorativa; pertanto, salvo diversa pattuizione espressa, deve essere posta a carico del datore solo in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento e non per l'intero arco temporale coperto da precedenti rapporti con altri appaltatori. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate integralmente per la novità della questione al momento dell'introduzione del giudizio.
Norme richiamate
Per la competenza territoriale nelle controversie di lavoro rilevano, in via alternativa, il luogo in cui è sorto il rapporto, l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore, oppure il luogo in cui egli prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto; la nozione di dipendenza aziendale è intesa in senso elastico come nucleo di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa.
È richiamato dalla ricorrente in relazione agli oneri di allegazione del ricorso introduttivo, ma la Corte non ne fa una autonoma applicazione decisoria.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'asserita mancata contestazione specifica; la Corte non ne trae un principio autonomo diverso da quello sulla concreta contestazione della sede/dipendenza.
È evocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova della competenza, ma la Corte ritiene decisiva la concreta mancata contestazione della dipendenza aziendale e la sua effettiva configurabilità.
Richiamato per denunciare l'erronea interpretazione della contrattazione collettiva; la Corte lo utilizza come parametro ermeneutico per ricondurre l'una tantum alla prestazione resa nel periodo di riferimento.
Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nelle controversie di lavoro, la competenza territoriale può radicarsi presso la dipendenza aziendale in cui il lavoratore presta la propria attività, e la nozione di dipendenza va intesa in modo funzionale ed elastico, come luogo ove il datore abbia organizzato un nucleo, anche modesto, di beni per l'esercizio dell'impresa.
- Quando il lavoratore allega la prestazione presso una determinata sede o dipendenza e la controparte non contesta efficacemente tale allegazione, il giudice può valorizzare quel dato ai fini della competenza territoriale.
- L'indennità una tantum prevista dalla contrattazione collettiva per il periodo di vacanza contrattuale ha funzione compensativa del mancato adeguamento retributivo ed è normalmente correlata alla prestazione lavorativa svolta nel periodo di riferimento.
- In assenza di una previsione negoziale espressa che disponga diversamente, l'obbligo di corrispondere l'una tantum va ripartito in proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati nel periodo considerato e non può essere integralmente addossato al datore in carica al momento del rinnovo per periodi lavorati alle dipendenze di precedenti datori.
- Se la decisione impugnata è viziata solo in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, n. 2, c.p.c.
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