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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28171/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia traeva origine da un licenziamento disciplinare intimato il 8/6/2016 da una società cooperativa al dipendente. Il Tribunale, poi confermato dalla Corte d'appello, aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento, ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro e condannato la società al risarcimento dei danni. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione le parti hanno depositato un atto di rinuncia congiunta al giudizio, dando atto di una recente transazione e della sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del processo, con richiesta di compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia congiunta delle parti alla prosecuzione del giudizio di legittimità, rilevando che essa comporta, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., una sopravvenuta carenza di interesse e quindi l'estinzione del giudizio. Poiché la rinuncia è stata sottoscritta da tutte le parti, non è stata pronunciata condanna alle spese e non è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso o alla prosecuzione del giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse e conduce all'estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    Quando alla rinuncia aderiscono tutte le parti, il giudizio si estingue e non si provvede alla condanna alle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia congiunta di tutte le parti alla prosecuzione del giudizio di cassazione, specie se collegata a una transazione intervenuta tra loro, determina l'estinzione del processo per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In caso di rinuncia accettata da tutte le parti, non si fa luogo a condanna alle spese.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude, in difetto dei presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento disciplinareRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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