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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28174/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un marittimo imbarcato più volte su navi della società. Dopo una comunicazione del 17 marzo 2010, con cui la società indicava lo "sbarco per avvicendamento" e la conseguente risoluzione del rapporto, il giudice di rinvio ha ritenuto che tale atto non fosse un licenziamento definitivo, ma un atto meramente ricognitivo dell’interruzione del rapporto secondo la disciplina collettiva; ha quindi considerato illegittima la successiva cancellazione del lavoratore dal "turno particolare" comunicata il 22 giugno 2010, ordinando reintegra e indennità risarcitoria. La società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e dell’art. 6 L. 604/1966, sostenendo che la lettera del 17 marzo 2010 dovesse essere interpretata come comunicazione di licenziamento e non come mero atto ricognitivo; 2) in subordine, violazione delle norme sul risarcimento nel licenziamento illegittimo e dell’onere della prova, lamentando il rigetto dell’eccezione di aliunde perceptum e la mancata detrazione di quanto percepito dal lavoratore svolgendo altra attività; 3) nullità del procedimento per vizio di motivazione e per mancato accoglimento della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. La Corte di cassazione, però, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché le parti avevano transatto la lite con verbale sottoscritto in sede sindacale il 13 dicembre 2022, dichiarando le spese integralmente compensate.

La decisione

È stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in conseguenza di un accordo transattivo raggiunto tra le parti e formalizzato in sede sindacale. La Corte ha quindi preso atto dell’intervenuta definizione della lite e ha pronunciato anche sulle spese, nel senso della compensazione integrale come pattuito. Ha inoltre escluso l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando il principio secondo cui la sanzione opera per l’inammissibilità originaria e non per quella sopravvenuta.

Norme richiamate

  • artt. 1362 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che la lettera del 17 marzo 2010 dovesse essere interpretata secondo il senso letterale e complessivo delle espressioni usate.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per la lettura sistematica dell’atto comunicato al lavoratore.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato come canone interpretativo volto a privilegiare l’efficacia dell’atto rispetto a un’interpretazione che lo renda privo di effetti.

  • art. 6, comma 1, L. n. 604 del 1966

    Richiamato dalla ricorrente nel contestare la qualificazione dell’atto e la sua eventuale impugnazione quale licenziamento.

  • art. 18 L. n. 300 del 1970

    Richiamato in relazione alla tutela conseguente all’illegittimità del licenziamento, nella formulazione anteriore alla riforma del 2012.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova, specie con riferimento all’eccezione di aliunde perceptum.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, in relazione alla prova delle somme percepite dal lavoratore aliunde.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, in relazione alla prova delle somme percepite dal lavoratore aliunde.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione/nullità del provvedimento.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di esibizione documentale disattesa dalla Corte territoriale.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti alle deduzioni in appello e alla ritenuta tardività dell’eccezione di aliunde perceptum.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato in relazione al processo del lavoro e ai poteri istruttori del giudice d’appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicato come motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicato come motivo di ricorso per nullità del procedimento.

  • art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la riserva del deposito dell’ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne esclude l’applicazione, perché il meccanismo sanzionatorio riguarda l’inammissibilità originaria e non quella sopravvenuta.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato ordinario rispetto al quale opera, in via eventuale, l’ulteriore importo di cui al comma 1-quater.

Massime di principio

  • Quando le parti definiscono transattivamente la controversia in pendenza di cassazione, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e regolare le spese secondo l’accordo intervenuto o, in mancanza, secondo il criterio della soccombenza virtuale se ricorrano i presupposti.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni inammissibili non è dovuto se l’inammissibilità sopravviene per effetto della definizione transattiva della lite, poiché la norma ha funzione dissuasiva rispetto alle impugnazioni dilatorie o pretestuose originariamente inammissibili.
  • L’eccezione di aliunde perceptum, nel giudizio di impugnazione del licenziamento, deve essere dedotta e provata secondo le regole generali sull’onere della prova e nei limiti processuali propri del grado di giudizio.
  • La qualificazione di una comunicazione datoriale come licenziamento o come atto meramente ricognitivo richiede un’interpretazione complessiva del contenuto dell’atto e delle circostanze concrete del rapporto, secondo i canoni ermeneutici degli atti negoziali e la coerenza sistematica del comportamento delle parti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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