Cassazione Penale, Sentenza n. 31667/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato aveva riportato condanna, all'esito di giudizio celebrato ai sensi dell'art. 558, comma 8, c.p.p., per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale di Torino aveva disposto la confisca dell'intera somma di euro 3.295,00, sequestrata presso l'abitazione dell'imputato al momento dell'arresto, richiamando gli artt. 240-bis c.p. e 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e ritenendo il denaro provento di una pregressa attività di spaccio, anche in ragione dell'importo e dell'inidoneità della documentazione difensiva. Il ricorso per cassazione, proposto limitatamente alla misura ablativa, denunciava l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis c.p. La difesa sosteneva che erano stati documentati due prelievi bancari, effettuati dalla convivente, per complessivi euro 500,00, su un conto alimentato da aiuti familiari destinati al mantenimento del figlio, e che il Tribunale aveva illegittimamente confiscato l'intero importo senza esaminare adeguatamente tale documentazione né distinguere la quota potenzialmente giustificata. La Corte ha rilevato che, trattandosi di condanna per mera detenzione illecita di stupefacente e non per cessione, il denaro non poteva essere confiscato quale profitto o prodotto del reato in assenza del relativo nesso; la confisca poteva tuttavia essere valutata secondo l'art. 240-bis c.p., applicabile tramite l'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, che richiede la sproporzione rispetto al reddito e l'ingiustificata provenienza. Il motivo è stato ritenuto fondato con riguardo alla somma di euro 500,00, poiché la motivazione non spiegava perché anche tale quota dovesse ritenersi ingiustificata e sproporzionata, né indicava elementi relativi al reddito dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla confisca, ai sensi dell'art. 240-bis c.p., della somma di euro 500,00 risultante dalla documentazione prodotta, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, in diversa persona fisica. Ha dichiarato irrevocabili le restanti statuizioni. La decisione si fonda sull'insufficienza della motivazione in ordine alla sproporzione tra disponibilità patrimoniali e redditi e alla mancata giustificazione della lecita provenienza della specifica somma documentata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
La condanna riguardava una condotta illecita relativa a sostanze stupefacenti; la Corte distingue la mera detenzione dalla cessione, rilevando che la prima non produce di per sé un profitto confiscabile.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
La disposizione consente la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non giustifica la provenienza, quando ne risulti la sproporzione rispetto al reddito; il giudice deve motivare specificamente tali presupposti.
art. 240-bis c.p.
La confisca allargata o per sproporzione richiede la prova della sproporzione tra patrimonio e redditi leciti e una valutazione concreta delle allegazioni dell'interessato sulla provenienza lecita dei beni.
art. 240 c.p.
La confisca del profitto o prodotto del reato non è applicabile al denaro rinvenuto in relazione alla mera detenzione illecita di stupefacenti quando manca il necessario nesso con un profitto o prodotto del reato.
art. 558, comma 8, c.p.p.
È richiamato quale fondamento del rito con cui si è celebrato il giudizio di merito.
art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123
La novella, introdotta dalla legge di conversione, ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 tra i reati presupposto della confisca per sproporzione prevista dall'art. 240-bis c.p.
legge 13 novembre 2023, n. 159
È richiamata quale legge di conversione che ha introdotto la modifica relativa all'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990.
Massime di principio
- In caso di condanna per mera detenzione illecita di stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato non è confiscabile come profitto o prodotto del reato se manca uno specifico nesso causale con tale reato, poiché la mera detenzione non genera di per sé un profitto.
- La confisca del denaro collegata alla detenzione illecita di stupefacenti può essere disposta ai sensi dell'art. 240-bis c.p., ove applicabile tramite l'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, solo in presenza dei presupposti della mancata giustificazione della provenienza e della sproporzione rispetto al reddito del condannato.
- Quanto più modesto è l'importo sequestrato, soprattutto nei procedimenti relativi a traffici di modesta gravità, tanto più rigorosa deve essere la motivazione sulla sproporzione tra disponibilità patrimoniali e redditi leciti.
- Le allegazioni specifiche e verificabili dell'interessato, astrattamente idonee a dimostrare, anche solo parzialmente, una provenienza lecita e proporzionata del denaro, impongono al giudice di esaminarle e di indicare concretamente le ragioni per cui la somma debba comunque ritenersi illecita, ingiustificata o sproporzionata.
- La motivazione sulla confisca per sproporzione deve riferirsi anche alle singole quote di denaro potenzialmente giustificate e non può limitarsi a negare in modo globale la lecita provenienza dell'intero importo sulla base della distanza temporale dei documenti o della loro inferiorità rispetto alla somma complessivamente sequestrata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31661/2026 del 21/08/2026
- Sentenza penale · 21 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31662/2026 del 21/08/2026
- Sentenza penale · 21 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31663/2026 del 21/08/2026
- Sentenza penale · 21 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31664/2026 del 21/08/2026
- Sentenza penale · 21 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31665/2026 del 21/08/2026
- Sentenza penale · 21 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 31666/2026 del 21/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →