Cassazione Civile, Ordinanza n. 14532/2026 del 16/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Una società che conduceva in locazione un immobile ad uso commerciale ha agito per far accertare la nullità della cessione, da uno dei comproprietari locatori a un terzo, di una sola quota dell'immobile, sostenendo che la vendita avesse violato il suo diritto di prelazione e che, a seguito della volontà di riscatto dell'immobile, i convenuti dovessero restituire i canoni corrisposti e non dovuti. La società ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la cessazione del rapporto alla prima scadenza, dopo che il nuovo comproprietario aveva comunicato il diniego di rinnovo per destinare l'immobile alla propria attività commerciale. Nei motivi di ricorso per cassazione ha dedotto: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che i giudici di merito avessero deciso su una domanda di impugnazione del diniego di rinnovo mai proposta; nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, sostenendo che dal testo negoziale e dalle trattative fosse desumibile una prelazione convenzionale estesa anche alle singole quote; e ha anche sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 38 e 39 della L. 392/1978 e dell'art. 348-ter c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sul vizio di ultrapetizione, chiarendo che i giudici di merito non avevano affermato una domanda di annullamento diretto del diniego di rinnovo, ma solo una domanda risarcitoria collegata a tale diniego. Ha escluso la motivazione apparente, osservando che la decisione di merito era chiara e coerente nel negare la prelazione per la cessione di una sola quota di comproprietà, in linea con la giurisprudenza di legittimità consolidata. Ha dichiarato inammissibili le doglianze sull'interpretazione del contratto perché, in sostanza, miravano a una nuova valutazione di merito e non evidenziavano una reale violazione dei canoni ermeneutici. Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate o comunque prive di pregio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudice non può pronunciare su domande non proposte; nel caso concreto non vi è stata ultrapetizione perché il merito aveva solo qualificato correttamente la domanda come risarcitoria e non come impugnazione diretta del diniego di rinnovo
art. 163, comma 3, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro delle censure sul contenuto della domanda introduttiva e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato come norma processuale asseritamente violata nella ricostruzione dell'oggetto della domanda
la motivazione è nulla solo se manca o è meramente apparente; qui la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta sufficiente e comprensibile
art. 111 Cost.
richiamato sia sul requisito della motivazione, sia per il sindacato di legittimità sull'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. per vizi propri
norma processuale che consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando non ha ragionevole probabilità di essere accolto
l'ordinanza di inammissibilità è ricorribile per cassazione solo per vizi propri, cioè se resa fuori dai casi consentiti o affetta da vizi processuali
utilizzato come parametro dei vizi processuali denunciati, inclusa la nullità della sentenza per ultrapetizione o motivazione apparente
richiamati per le censure di violazione di legge e nullità della sentenza
canone di interpretazione del contratto fondato sulla comune intenzione delle parti
canone interpretativo della conservazione dell'efficacia del contratto, invocato dal ricorrente ma ritenuto non violato
richiamato dal ricorrente quale parametro di correttezza nelle trattative e nell'assetto negoziale
richiamato quale canone di esecuzione del contratto secondo buona fede
richiamato come criterio interpretativo generale
riconosce la prelazione del conduttore nei casi previsti dalla legge, ma non è estensibile alla cessione di una sola quota dell'immobile locato
disciplina il riscatto conseguente alla violazione della prelazione legale; non opera quando sia trasferita soltanto una quota di comproprietà dell'immobile
art. 3 Cost.
invocato per sostenere la pretesa disparità di trattamento, ma la Corte ha ritenuto non manifestamente irragionevole la scelta legislativa
la Corte può correggere la motivazione del giudice di merito quando la decisione sia comunque giuridicamente esatta
art. 111, comma 7, Cost.
consente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza ex art. 348-ter per i vizi propri del provvedimento
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La prelazione e il conseguente riscatto del conduttore di immobile ad uso commerciale, previsti dagli artt. 38 e 39 della L. 392/1978, operano solo nel trasferimento dell'intera proprietà dell'immobile e non si estendono alla cessione di una sola quota di comproprietà.
- Quando la censura investe l'interpretazione di una domanda processuale, non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. se i giudici di merito non hanno deciso su una domanda diversa, ma hanno semplicemente qualificato in modo corretto la pretesa proposta.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere la ratio decidendi; non lo è se il giudice espone chiaramente le ragioni della decisione, anche richiamando la giurisprudenza di legittimità consolidata.
- In sede di legittimità l'interpretazione del contratto non può essere sostituita da una diversa lettura del testo proposta dalla parte; la censura è ammissibile solo se indica specificamente la violazione di uno o più canoni ermeneutici e il modo in cui il giudice se ne è discostato.
- L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. è impugnabile in cassazione solo per vizi propri del provvedimento, ossia quando sia emessa fuori dai casi consentiti o presenti vizi processuali.
- La mancanza o insufficienza della motivazione su una questione di diritto non determina cassazione se la decisione è comunque corretta in diritto, potendo la Corte correggerne la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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