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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08350/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zampardi impugna la conferma della condanna (7 mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda, con confisca e distruzione del materiale sequestrato) per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico con lama di 7,5 cm e per aver avuto nel baule dell'auto una mazza da baseball, nonché per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento alcolometrico di cui all'art. 186, comma 3, CdS. Ha dedotto otto motivi: mancata rinnovazione dell'istruttoria per verificare l'offensività degli oggetti e la giustificazione fornita; errata applicazione della fattispecie penale in rapporto alle giustificazioni (uso per tagliare l'erba, mazza dimenticata dopo gioco); insufficiente accertamento dell'offensività in relazione alle caratteristiche degli oggetti; errata qualificazione giuridica del coltello (arma propria o impropria); violazione dell'art. 4 legge 110/1975 relativamente alla mazza da baseball; nullità delle operazioni di p.g. e mancato avviso della facoltà di farsi assistere da difensore in relazione all'alcol test; mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. (attenuante del caso di lieve entità); mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis). Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di "doppia conforme" (sentenza di appello che conferma la sentenza di primo grado), il sindacato in sede di legittimità è limitato alla verifica di omissioni nell'esame di temi decisivi o a manifesti travisamenti della prova. Quanto al merito: il coltello è stato correttamente qualificato come "strumento da punta e da taglio atto ad offendere" (rientrante nella prima parte dell'art. 4, comma secondo, legge 110/1975), per cui il porto è vietato in assenza di giustificato motivo senza necessità di prova della concreta utilizzabilità per l'offesa; la giustificazione del ricorrente è stata ritenuta inverosimile alla luce dell'annotazione di p.g. e del contesto (quartiere ad alta densità criminale e tentativo di eludere il controllo). Sulla nullità delle operazioni e sull'omesso avviso circa la possibilità di farsi assistere da difensore, la Corte ha rilevato che dall'annotazione di p.g. risultava l'avviso e la scelta dell'imputato di non avvalersi. L'attenuante dell'art. 131-bis e le attenuanti generiche sono state negate in ragione di precedenti specifici e dell'assenza di elementi positivi idonei a supportare la diminuente, anche alla luce della riforma dell'art. 62-bis. Conseguenza: conferma definitiva della condanna impugnata.

Norme richiamate

  • art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Distinzione tra armi improprie e altri oggetti: gli oggetti da punta o da taglio e gli "oggetti comunque atti ad offendere" (prima parte del comma secondo) sono equiparati alle armi improprie e il loro porto è vietato in assenza di giustificato motivo senza bisogno di provare la concreta utilizzabilità per l'offesa; gli altri strumenti richiedono, oltre alla mancanza di giustificato motivo, che sussistano circostanze di tempo e luogo che ne rendano chiara l'utilizzabilità per l'offesa.

  • art. 186, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Prevede l'accertamento dell'assunzione di sostanze alcoliche; il rifiuto a sottoporsi all'accertamento è rilevante e, se contestato per omesso avviso circa i diritti (es. assistenza del difensore), va provato che tale avviso non sia stato prestato. Nel caso di specie la documentazione di p.g. attestava l'avviso.

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (CdS)

    Richiamato in relazione alle modalità procedurali dell'accertamento alcolometrico e agli avvisi dovuti al soggetto sottoposto all'accertazione; la Corte ha ritenuto che l'annotazione di p.g. dimostrasse l'adempimento degli obblighi.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto che non fosse necessaria la rinnovazione perché gli atti già acquisiti (escussione dell'agente e annotazione di servizio) consentivano una valutazione sufficiente.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per lamentare errata applicazione della norma penale rispetto alle giustificazioni addotte; la Corte ha ritenuto che le giustificazioni fossero inverosimili e che la norma fosse stata applicata correttamente.

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza di nullità delle operazioni di polizia giudiziaria; la Corte ha valutato che dagli atti risultasse l'osservanza delle formalità richieste.

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura di nullità degli atti processuali; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da determinare nullità rilevante.

  • art. 356 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle nullità relative agli atti di p.g.; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze, avendo gli atti documentato gli adempimenti.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che prevede l'attenuante per il caso di lieve entità; la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità per la presenza di precedenti specifici e la mancata sussunzione dei requisiti richiesti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola il riconoscimento delle attenuanti generiche; in seguito alla riforma (d.l. 23/05/2008 n. 92 conv. in L. 24/07/2008 n.125) l'incensuratezza non è più di per sé sufficiente. La Corte ha motivatamente negato la diminuente per assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125

    Richiamato per spiegare la modifica dell'art. 62-bis: la conversione ha irrigidito i criteri di concessione delle attenuanti generiche rendendo insufficiente la sola incensuratezza.

Massime di principio

  • In caso di "doppia conforme" (appello che conferma il primo grado) la Corte di cassazione sindaca solo omissioni nell'esame di temi probatori decisivi o manifesti travisamenti della prova: non è ammessa una rivalutazione dei fatti.
  • Se l'oggetto sequestrato rientra tra quelli espressamente indicati come da punta o da taglio nell'art. 4, comma secondo, legge 110/1975, il porto è penalmente rilevante in assenza di giustificato motivo senza necessità di provare la concreta utilizzabilità per l'offesa.
  • Per gli oggetti non espressamente elencati come da punta o da taglio, occorre valutare la concreta utilizzabilità in rapporto alle circostanze di tempo, luogo e modalità del porto.
  • Le giustificazioni fornite dall'imputato successivamente al rinvenimento sono valutate con attenzione e possono essere giudicate inverosimili se contraddette da annotazioni di p.g., comportamento del soggetto (es. tentativo di eludere il controllo) o dal contesto.
  • La nullità delle operazioni di p.g. o l'omesso avviso circa la facoltà di difensore devono essere provati concretamente: la documentazione di p.g. (annotazioni, verbali) che attestino l'avviso esclude la nullità.
  • Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolometrico è sanzionabile se risulta che l'accertamento è stato richiesto e che all'interessato sono stati forniti gli avvisi prescritti.
  • Per l'applicazione dell'art. 131-bis e per il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis) è determinante la valutazione del comportamento complessivo dell'imputato e l'assenza di precedenti specifici o di altre circostanze di segno negativo: l'incensuratezza non è più di per sé sufficiente.

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