Cassazione Penale, Sentenza n. 08255/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva parzialmente respinto la richiesta di liberazione anticipata per più semestri (18/08/2021-18/02/2023; 18/02/2024-18/08/2025), eccependo: 1) illegittima retroazione degli effetti del reato commesso il 12/12/2022 ai semestri precedenti in violazione del principio della valutazione semestrale (art. 54 ord. pen.), e motivazione ipotetica circa la continuità dell'attività di spaccio; 2) omissione di una valutazione globale e comparativa della condotta, con mancato bilanciamento tra episodi disciplinari e elementi positivi del percorso rieducativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza che, pur operando la valutazione semestrale, ha correttamente ritenuto che la gravità del reato del 12/12/2022 (ingente quantitativo di stupefacenti rinvenuto in perquisizione domiciliare durante detenzione domiciliare) potesse riverberare sui due semestri precedenti come indice di mancata regolare adesione al percorso rieducativo. Ha inoltre confermato la valutazione dei plurimi episodi disciplinari più recenti (possesso di caricabatterie, cavetto, smartphone e poi telefono con scheda), ritenuti segni di persistenza di non adesione alle regole e al trattamento. La Corte ha osservato che il ricorrente non ha indicato elementi positivi specifici che il Tribunale avrebbe trascurato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla dimostrazione di condotta regolare e partecipazione all'opera rieducativa; la valutazione deve essere frazionata per semestre ma tale frazionamento non è assoluto: comportamenti successivi, ricaduta nel reato o fatti rilevanti possono riverberare negativamente anche su periodi precedenti; inoltre il giudice di sorveglianza può valutare fatti integranti ipotesi di reato, anche prima della definizione penale, se pertinenti al trattamento rieducativo.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- La valutazione per la concessione di liberazione anticipata va effettuata semester per semestre, ma il principio della valutazione frazionata non è assoluto: comportamenti successivi gravi possono influire anche sui periodi precedenti se indicano una mancata adesione complessiva al percorso rieducativo.
- La ricaduta nel reato o il compimento di fatti gravi durante l'esecuzione della pena costituiscono indici forti di inidoneità al beneficio e possono giustificare il diniego anche per semestri formalmente privi di rilievi disciplinari.
- Il giudice di sorveglianza può prendere in considerazione fatti che integrano ipotesi di reato anche prima della definizione del relativo procedimento penale, purché tali fatti siano pertinenti alla valutazione del percorso rieducativo.
- La mera enunciazione della esigenza di una valutazione "globale" non è sufficiente in Cassazione: il ricorrente deve indicare elementi positivi specifici omessi o una manifesta illogicità nella motivazione per ottenere l'annullamento.
- Infrazioni disciplinari ripetute e riconducibili alla stessa tipologia, in particolare il possesso di strumenti di comunicazione con l'esterno, sono valutate con severità come indice di persistenza della non adesione alle regole dell'istituto e al trattamento rieducativo.
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