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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08253/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il rigetto della domanda di permesso premio, denunciando violazione ed errata applicazione dell'art. 30-ter ord. pen. e vizio della motivazione. Sostiene che il Tribunale non ha rispettato i principi della Corte costituzionale n. 253/2019 (che esclude la presunzione assoluta di pericolosità per i non collaboranti) e non ha adeguatamente valorizzato gli elementi positivi a suo favore (comportamento carcerario regolare, periodo di libertà dal 2010 al 2017, incensuratezza dei familiari, partecipazione a percorsi rieducativi), omettendo il corretto bilanciamento tra elementi favorevoli e negativi.

La decisione

Il ricorso è dichiarato infondato e respinto. La Corte ha confermato che, pur essendo stata superata la presunzione assoluta di pericolosità a carico dei detenuti non collaboranti, spetta al ricorrente allegare elementi specifici, ulteriori e diversi dalla mera buona condotta carceraria per superare la presunzione relativa prevista dall'art. 4-bis. Nel caso di Balzano il Tribunale ha valorizzato il parere della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo che rilevava collegamenti con soggetti apicali della 'ndrina di riferimento e l'assenza di elementi univoci di rescissione dei collegamenti. Inoltre il ricorrente ha contestato le condanne e dichiarato l'intenzione di chiedere revisione, comportamento ritenuto indicativo del mancato avvio di una significativa rielaborazione critica del passato criminoso. Pertanto la mancata collaborazione, la mancanza di elementi specifici idonei a escludere l'attualità dei collegamenti mafiosi e l'assenza di convincente rivisitazione critica sono stati ritenuti indici di perdurante pericolosità sociale e hanno legittimato il diniego del permesso premio. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali (richiamo all'art. 616 c.p.p. nel testo).

Norme richiamate

  • art. 30-ter ord. pen.

    Disciplina il permesso premio con finalità premiale, trattamentale e rieducativa; per la concessione richiede regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del beneficio al reinserimento.

  • art. 4-bis ord. pen.

    Regola i benefici per i reati ostativi 'di prima fascia'. In seguito alle modifiche legislative (d.l. 162/2022 conv. L.192/2022) e alla giurisprudenza costituzionale, la presunzione di pericolosità non è più assoluta ma relativa: il non collaborante può comunque ottenere benefici se produce elementi idonei a escludere attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e pericolo di ripristino.

  • art. 58-ter ord. pen.

    Norma che disciplina la collaborazione con la giustizia; la collaborazione rimane un criterio agevolante per l'accesso ai benefici, ma non è l'unico modo per superarene il divieto.

  • d.l. 162/2022, convertito nella L. 192/2022 (art. 1)

    Ha introdotto il comma 1-bis all'art. 4-bis ord. pen., prevedendo che la presunzione di pericolosità per i non collaboranti sia relativa e possa essere superata mediante elementi specifici e ulteriori che escludano collegamenti attuali con l'organizzazione e il pericolo di ripristino.

  • legge n. 199/2022

    Richiamata nel testo come parte del contesto normativo che ha inciso sulla disciplina dei reati ostativi e dei benefici penitenziari (si riferisce alle modifiche normative in materia di accesso ai benefici).

  • Corte costituzionale, sent. n. 253/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità della presunzione assoluta di pericolosità prevista dall'art. 4-bis, imponendo una valutazione concreta e individualizzata del percorso trattamentale anche per i non collaboranti.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 33743/2021 (Marazzotta)

    Ha precisato che il non collaborante può allegare elementi fattuali idonei a contrastare la presunzione di pericolosità e che al giudice compete integrare l'istruttoria, acquisendo informazioni da DNAA, Procura distrettuale e Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023 (Barcella)

    Ha affermato che la mancata rielaborazione critica del passato deviante può essere valorizzata negativamente nella valutazione dell'assenza di pericolosità sociale, pur non essendo di per sé ostativa alla concessione del beneficio.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023 (Chiocchia)

    Ha chiarito che non è richiesto il completamento del processo di rivisitazione critica; è sufficiente che esso sia iniziato in modo significativo per avere rilievo positivo.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 8258 dell'8/2/2008 (Angelone)

    Principio secondo cui non può essere richiesta la confessione del condannato per l'accesso a misure alternative; tuttavia il detenuto deve partecipare attivamente al processo rieducativo.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019 (Catalano) e n. 33287 del 11/06/2013 (Pantaleo)

    Confermano che non conta la confessione ma l'accettazione della sentenza e della sanzione nella prospettiva dell'evoluzione della personalità e del reinserimento sociale.

Massime di principio

  • Il beneficio del permesso premio ha funzione premiale e rieducativa e richiede una valutazione concreta e individuale della pericolosità sociale; la mera appartenenza a reati ostativi non esclude automaticamente l'accesso se il detenuto produce elementi idonei a superare la presunzione relativa di pericolosità.
  • Per i non collaboranti è necessario allegare elementi specifici, ulteriori e diversi dalla sola buona condotta carceraria (es. elementi che provino l'assenza di collegamenti attuali con l'organizzazione, iniziative riparative verso le vittime, circostanze personali e ambientali favorevoli).
  • La buona condotta in carcere è un elemento positivo, ma non sempre decisivo: può essere integrata con altri elementi favorevoli oppure, se accompagnata dalla mancata rielaborazione critica del reato, essere considerata insufficiente e persino assumere rilievo negativo ai fini della valutazione della pericolosità.
  • Il rifiuto di ammettere la responsabilità non equivale automaticamente a esclusione del beneficio, ma può costituire indice negativo se impedisce l'avvio di una concreta rielaborazione critica della condotta criminale.
  • Il giudice deve eventualmente integrare l'istruttoria d'ufficio e acquisire informazioni da DNAA, Procura distrettuale e altri organi competenti prima di pronunciarsi; la valutazione richiede un bilanciamento tra elementi favorevoli e indicatori di rischio.
  • Quando si valutano richieste simili, è strategico per il richiedente documentare con precisione fatti e circostanze concreti (attività trattamentali effettive, iniziative riparative, relazioni di figure qualificate, assenza di contatti accertabili con l'organizzazione) per superare la presunzione relativa di pericolosità.

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