Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08262/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che, riformando la pronunzia di primo grado, riqualificava il fatto da art. 640-bis a art. 316-ter c.p., revocava la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado e convertiva la pena detentiva (4 mesi) in pena pecuniaria fissata in euro 24.000,00. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione del divieto di reformatio in peius e di legge (art. 597, comma 3 c.p.p.), contestando la revoca della sospensione condizionale sulla base di una dichiarazione del difensore sostituto senza formale istanza dell'imputato; (2) vizio di motivazione/omissione e eccessività del quantum della multa, per presunta inosservanza dei criteri dell'art. 133 c.p. e del corretto ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo motivo: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di appello che aveva revocato la sospensione condizionale della pena (violazione della disciplina applicabile e del divieto di reformatio in peius), rilevando che doveva essere applicata, essendo più favorevole, la disciplina previgente (legge n. 689/1981). Ha invece rigettato il resto del ricorso: ha ritenuto non censurabile la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e ha ritenuto infondato il motivo relativo al calcolo del quantum della multa (la Corte di appello si era attestata su un importo favorevole all'imputato secondo i parametri applicabili). In sintesi: annullamento senza rinvio limitato alla revoca della sospensione condizionale; il resto della sentenza di appello resta confermato.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Reato originariamente contestato in primo grado; la Corte di appello ha poi riqualificato il fatto in base all'art. 316-ter c.p.

  • art. 316-ter cod. pen.

    Nuova qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in rapporto al divieto di reformatio in peius: vieta che il giudice del gravame aggravi la posizione dell'imputato in assenza di appello del Pubblico Ministero o di formale istanza dell'imputato

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina della sospensione condizionale della pena; il ricorrente aveva ottenuto questo beneficio in primo grado, che la Corte d'appello aveva revocato

  • art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.

    "Quando pronuncia sentenza di condanna [...] e la pena detentiva inflitta non supera i quattro anni, il giudice, qualora non ritenga di concedere la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, dà avviso alle parti che ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva..."

    Norma introdotta dalla Riforma Cartabia che preclude l'accesso alla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria qualora il giudice ritenga di concedere la sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto che, per i reati commessi prima della riforma, vada applicata la disciplina previgente se più favorevole

  • legge n. 689/1981

    Disciplina previgente in materia di sanzioni sostitutive che consentiva, in presenza di sospensione condizionale, la compatibilità con la sanzione sostitutiva; ritenuta complessivamente più favorevole e quindi applicabile al caso concreto

  • d.lvo n.150/2022 (Riforma Cartabia)

    Ha introdotto nuove norme sulle pene sostitutive (art. 545-bis c.p.p. e altre), ma essendo intervenuta dopo la commissione del reato può essere applicata solo se più favorevole; altrimenti si applica la disciplina anteriore

  • art. 2, comma 4, cod. pen.

    Principio secondo il quale la legge sopravvenuta, se più favorevole al reo, si applica anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore (regola di applicazione della lex mitior)

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: il vizio di motivazione in punto di applicazione dei parametri è stato ritenuto non fondato nella parte relativa alla conversione e al quantum della pena pecuniaria

  • art. 135 cod. pen.

    "euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva"

    Norma usata per il ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria nella versione previgente alla Riforma Cartabia; applicata per convertire mesi di reclusione in corrispondente multa

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice d'appello di aggravare la posizione dell'imputato in assenza di appello del Pubblico Ministero o di formale istanza dell'imputato; variazioni peggiorative decise dal giudice in tali condizioni sono annullabili.
  • Quando sono intervenute riforme legislative successive alla commissione del reato, occorre confrontare le discipline (lex mitior): va applicata la disciplina complessivamente più favorevole al reo, non valutando isolatamente singoli aspetti normativi.
  • Per reati commessi prima della Riforma Cartabia può risultare applicabile la disciplina anteriore in materia di sanzioni sostitutive (legge n. 689/1981) se essa risulta più favorevole, con la conseguenza che la sospensione condizionale e la sostituzione/convertibilità della pena possono essere compatibili.
  • La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria va operata secondo il regime normativo applicabile (es. art. 135 c.p. nel testo previgente) e la somma risultante deve essere calcolata accuratamente: eventuali errori nel ragguaglio o nella motivazione sul quantum sono censurabili se determinanti.
  • Le richieste e le istanze rilevanti in sede di gravame devono essere formulate in modo formale e rituale (personale o tramite procuratore speciale); valutazioni o dichiarazioni meramente informali del difensore sostituto non possono giustificare misure peggiorative a carico dell'imputato.
  • Per contestare la conversione o il quantum della pena pecuniaria è necessario dimostrare errore di calcolo o carenza/contraddittorietà nella motivazione sotto i parametri previsti dall'art. 133 c.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.