Cassazione Penale, Sentenza n. 08250/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 04/11/2025 che aveva dichiarato inammissibili le istanze di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. e le richieste di rescissione del giudicato. Per Stagno: (1) l'ordinanza avrebbe dichiarato intempestiva la richiesta di rescissione perché aveva calcolato il termine di 30 giorni dall'esecuzione dell'ordine di carcerazione (23/07/2025) senza accertare la data di notifica, nonostante la difesa avesse prodotto prova (poi risultata essere) della notifica in data 25/07/2025; (2) la corte d'appello avrebbe valutato l'istanza secondo i presupposti dell'art. 420-bis anziché dell'art. 175 c.p.p., omettendo di esaminare il possibile concorso fra i due istituti. Per Limongi: (1) la corte d'appello avrebbe ritenuto che la conoscenza della rinuncia del difensore domiciliatario implichi un obbligo dell'imputato di informarsi circa la nomina del difensore d'ufficio, senza compiere specifici accertamenti sui fatti e sul nesso psicologico richiesto per affermare una volontaria sottrazione; (2) analoga censura sulla mancata valutazione dell'istanza ai sensi dell'art. 175 c.p.p. per possibile concorso con l'art. 420-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi motivi proposti per entrambi i ricorrenti. Ha stabilito che il dies a quo per il termine di 30 giorni ex art. 629-bis c.p.p. (richiamato nel procedimento di rescissione) è la data in cui l'interessato ha effettiva e precisa conoscenza del provvedimento (cioè la notifica), non la data di esecuzione. Ha quindi censurato la corte d'appello per aver calcolato il termine dall'esecuzione senza accertare la data di notifica e per non aver effettuato gli opportuni accertamenti richiesti dalla difesa. Analogamente, ha ritenuto che la sola negligenza informativa non sia di per sé sufficiente per affermare la volontaria sottrazione ai sensi dell'art. 420-bis; occorrono accertamenti sulle condotte positive e sul coefficiente psicologico. Conseguentemente la Cassazione ha revocato l'ordinanza della Corte d'Appello del 04/11/2025 e la sentenza del Tribunale di Torino del 15/11/2024 nei confronti di Stagno e Limongi, ha sospeso l'esecuzione della sentenza e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Riferimento all'istituto della restituzione in termini per impugnare: la Corte ha richiamato la possibilità di valutare tale rimedio e censurato la mancata valutazione da parte della corte d'appello, in favore della quale andava verificata la sussistenza del presupposto temporale (dies a quo) basato sulla notifica effettiva.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Termine di 30 giorni per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato: la Corte ha stabilito che il termine decorre dalla effettiva e precisa conoscenza del provvedimento (la notifica), e che tale termine è soggetto alla sospensione feriale ai sensi della legge n. 742/1969 salvo eccezioni.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Regola la celebrazione del processo in assenza dell'imputato quando risulti con certezza la sua conoscenza del procedimento o la sua volontaria sottrazione. La Corte ha precisato che la volontaria sottrazione richiede accertamenti sulle condotte positive e sul coefficiente psicologico; la mera negligenza informativa non è sufficiente.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina le notifiche al difensore domiciliatario e al difensore d'ufficio: la sentenza ricostruisce che le notifiche erano state effettuate presso i difensori designati e che la corretta identificazione della parte a cui è stata notificata rileva ai fini della decorrenza dei termini.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Norma relativa all'avviso di conclusione delle indagini: richiamata in relazione alla notifica effettuata al difensore domiciliatario nella fase delle indagini.
art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742
Norma sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale: la Corte ha applicato il principio che il termine di 30 giorni è soggetto a tale sospensione salvo eccezioni espressamente previste.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla difesa (vizi di motivazione, violazione di legge, omessa valutazione di circostanze rilevanti): utilizzate come riferimenti formali per i motivi di ricorso presentati.
Massime di principio
- Il termine per proporre la rescissione del giudicato o per altre impugnazioni straordinarie decorre dalla data in cui l'interessato ha effettiva e precisa conoscenza del provvedimento (data di notifica), non dalla data di esecuzione del provvedimento.
- La corte che rileva la tempestività di un'istanza deve accertare concretamente la data e la regolarità della notifica quando tale dato è decisivo per la decorrenza del termine; l'assenza di tali accertamenti può comportare la riforma dell'ordinanza.
- La mera negligenza informativa dell'imputato (non essersi informato circa la nomina di un difensore d'ufficio, ecc.) non integra automaticamente la volontaria sottrazione richiesta dall'art. 420-bis: è necessario un accertamento in fatto sulle condotte positive e sul requisito psicologico.
- Quando sono prospettabili più rimedi (es. restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. e accertamento di assenza ex art. 420-bis), il giudice deve valutare ciascun istituto e il loro possibile concorso, senza limitarsi a esaminare solo uno di essi per motivi formali.
- In presenza di rinuncia del difensore di fiducia e di nomina di difensore d'ufficio, la prova della conoscenza da parte dell'imputato delle notifiche effettuate al difensore sostitutivo è rilevante per stabilire la legittimità della celebrazione del processo in sua assenza.
- Difensori e parti che contestano la decorrenza di termini devono produrre, ove possibile, la prova documentale della data di notifica o chiedere al giudice specifici accertamenti; l'omissione di tali prove può essere sanata tramite istanze di restituzione in termini se sussistono motivi validi.
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