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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08251/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della sentenza di primo grado che lo aveva dichiarato responsabile della violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 (sorveglianza speciale: divieto di associarsi abitualmente con persone pregiudicate o sottoposte a misure di prevenzione). La condotta contestata consisteva in più incontri ravvicinati nel 2015 con soggetti pregiudicati o destinatari di avviso orale (date e persone: 02/07/2015 con Antonella Bevilacqua e Francesca Berlingieri; 08/07/2015 con Tonino Bevilacqua e Simone Berlingieri; 09/10/2015 con Cosimo Veneziano; 12/10/2015 con Vito Veneziano). In cassazione deduceva: 1) insufficienza della prova dell'abitualità e rilievo ingiustificato di contatti con parenti o soggetti incensurati; 2) omissione di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa ex art. 131-bis c.p.; 3) carenza di motivazione sull'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesto carattere infondato/generico. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'art. 75 d.lgs. 159/2011 richiede abitualità e reiterazione di contatti; ha ritenuto tale requisito soddisfatto alla luce della pluralità e della ravvicinata successione temporale degli incontri accertati. Ha inoltre escluso la particolare tenuità ex art. 131-bis, motivando che la ripetizione delle violazioni e la personalità del prevenuto escludevano la lieve entità del fatto. Quanto alla recidiva (art. 99 c.p.), ha osservato che la valutazione è discrezionale del giudice di merito e che il ricorso non ha prodotto censura specifica e motivata, ma soltanto doglianze generiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    La violazione del divieto di associarsi abitualmente a pregiudicati richiede abitualità e reiterazione di comportamenti; il singolo episodio non è sufficiente.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa va esclusa se la condotta complessiva, la ripetizione degli episodi e la personalità del soggetto dimostrano una non lieve entità del fatto.

  • art. 99 c.p.

    L'accertamento della recidiva è una valutazione di merito discrezionale; in sede di legittimità è sindacabile solo per manifesta illogicità o totale assenza di motivazione.

Massime di principio

  • Per integrare la violazione del divieto di associarsi abitualmente (art.75 d.lgs.159/2011) occorre una pluralità di incontri o una reiterazione temporale: il singolo episodio non basta.
  • I contatti con parenti o affini non sono automaticamente esenti da rilevanza penale: il rapporto di parentela non preclude la punibilità, benché possa essere valutato nel contesto; il sorvegliato può richiedere autorizzazione per rapporti leciti.
  • La prova della consapevolezza dello status di pregiudicato può essere desunta logicamente da elementi concreti come legami familiari o frequenze ripetute; non è sempre necessario un'esplicita dichiarazione di conoscenza.
  • L'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede valutazione globale della condotta e del contesto; la reiterazione degli episodi tende ad escludere la tenuità.
  • La contestazione della recidiva (art.99) richiede una critica motivata e puntuale: in Cassazione non è ammesso invocare una diversa valutazione dei fatti senza dimostrare manifesta illogicità o carenza motivazionale della decisione di merito.
  • In sede di legittimità non si può chiedere una rivalutazione dei fatti; il ricorso deve contestare specificamente la motivazione o evidenziare errori di diritto o di logica nell'argomentazione.
  • Ricorsi manifestamente infondati o generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e, se emerge colpa nell'impugnazione, sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende).

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