Cassazione Penale, Sentenza n. 08264/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ferraris ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che, pur derubricando la contestazione originaria di tentata estorsione nella fattispecie di minaccia (per la quale non si procedeva per remissione di querela), lo aveva comunque riconosciuto colpevole, nella forma tentata, del reato di turbativa d'asta (art. 56 e art. 353 c.p.). Il ricorso deduceva vizi di motivazione e violazioni di legge: in particolare la presunta trasformazione ontologicamente 'diversa' del fatto rispetto all'imputazione (violazione art. 521 c.p.p. e artt. 2 e 6 CEDU), la mancata considerazione dell'assenza di un accordo criminoso tra gli imprenditori (contestazione della attendibilità probatoria), l'omessa valutazione della violazione del capitolato d'appalto (art. 63 d.lgs. n.50/2016) e la censura sulla commisurazione della pena (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Ha confermato che non sussisteva violazione dell'art. 521 c.p.p. né degli artt. 2 e 6 CEDU, poiché il fatto storico rilevante (l'intesa e il pressante invito a rinunciare all'aggiudicazione) era già emerso nell'istruttoria e dibattuto in sede di merito, consentendo alla difesa di esercitarsi efficacemente. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha attribuito rilevanza probatoria alle dichiarazioni dei soci della B.F. s.r.l. e al colloquio telefonico del 29/10/2019, escludendo il vizio di travisamento della prova o di manifesta illogicità. Ha inoltre affermato che eventuali irregolarità nell'affidamento (presunta carenza dei requisiti dell'aggiudicataria) non escludono la offensività della condotta idonea a turbare la gara. La Corte ha infine ritenuto congrua la commisurazione della pena e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamata quale regola sull'essere tentativo: la condotta è stata qualificata come tentata in relazione al reato di turbativa d'asta.
Riferita nella qualificazione della fattispecie di turbativa d'asta; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del tentativo di turbativa nella condotta contestata.
Applicato per valutare se la diversa qualificazione in sentenza avesse pregiudicato il diritto di difesa: la Corte ha stabilito che non vi è stata trasformazione radicale del fatto e che il contraddittorio era stato garantito.
art. 6 CEDU
Riferito al diritto ad un processo equo e all'informazione sull'accusa: la Corte ha ritenuto rispettato il diritto dell'imputato a preparare utilmente la difesa nonostante la diversa qualificazione giuridica.
art. 2 CEDU
Richiamato insieme all'art. 6 per gli aspetti garantistici; la Corte ha ritenuto compatibile la valutazione del merito con i diritti convenzionali.
art. 63 d.lgs. n.50/2016
Citato dalla difesa per contestare l'affidamento alla società aggiudicataria priva di requisiti; la Corte ha precisato che profili di illegittimità amministrativa dell'appalto non escludono la configurabilità del reato di turbativa d'asta.
Riferito dalla difesa in relazione alla commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la pena alla luce della gravità del fatto e del periodo critico (avvio stagione invernale).
Adoperato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile.
Richiamati nel ragionamento sui limiti della modifica dell'imputazione e sull'esigenza che la diversa qualificazione non pregiudichi il diritto di difesa; la Corte ha applicato la nozione funzionale del 'fatto' come requisito per valutare la legittimità della requalificazione.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del contraddittorio e del giusto processo, integrato con i principi CEDU nella valutazione della legittimità del mutamento qualificatorio.
Massime di principio
- La diversa qualificazione giuridica del fatto in sentenza non configura automaticamente violazione del diritto di difesa: è necessario che la trasformazione del fatto sia tale da privare l'imputato della possibilità concreta di difendersi.
- La modifica dell'imputazione è lecita quando il fatto storico di base permane e l'eventuale diversa definizione giuridica rientra in una gamma prevedibile di qualificazioni alternative.
- La testimonianza della persona offesa può costituire prova decisiva senza necessità di ulteriori riscontri, salvo elementi specifici che ne compromettano l'attendibilità; la valutazione della credibilità resta rimessa ai giudici di merito.
- In sede di legittimità il sindacato si limita al controllo di logicità e congruità della motivazione: non è consentito riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove, salvo macroscopiche illogicità o travisamento della prova.
- Eventuali irregolarità amministrative nell'affidamento (violazioni del capitolato o dei requisiti) non escludono, di per sé, la configurabilità del reato di turbativa d'asta se la condotta è idonea a turbare la libera concorrenza e il regolare svolgimento della procedura.
- La commisurazione della pena è sindacabile solo se manifestamente illogica o arbitraria; circostanze pratiche (es. periodo critico per il servizio) possono giustificare la conferma della pena anche dopo una derubricazione.
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